Cos’è un contratto di Hosting
Un hosting è uno spazio su un server che, essendo connesso alla rete, consente agli utenti di raggiungere il sito web. Per poter collocare qualcosa in un luogo fisico occorre individuare il giusto spazio: l’hosting, nel mondo del web, è questo spazio.
Avere un sito web per la propria azienda significa quindi acquistare uno spazio sul web, più o meno grande a seconda delle esigenze.
A sua volta Il contratto di hosting web consiste nella messa a disposizione da parte di un soggetto, l’hosting provider appunto, di uno spazio su uno o più server a favore di un soggetto per ospitare pagine web. La titolarità dello spazio sul server spetta quindi all’hosting provider, mentre il cliente che richiede il servizio di hosting pone in essere di fatto un noleggio dello spazio che viene destinato proprio al suo sito (o al sito della propria azienda).
Il Contratto di Hosting : struttura, caratteristiche, criticità e cosa serve sapere per essere tutelati e compliant
Il contratto di Hosting è necessario per disciplinare il rapporto giuridico tra cliente e hosting provider: risulta chiara la necessità di una stesura completa, chiara e soddisfacente per entrambe le parti, tanto più essendo in presenza di un servizio così articolato e costellato da tecnicismi che rendono doverosa l’aspirazione del contratto alla massima tutela.
Si tratta di un contratto di fornitura definito dall’art. 1559 cod. civ. come “il contratto con il quale una parte (somministratore) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose”. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, che nello specifico costituisce un contratto di durata.
Le clausole ricorrenti all’interno del contratto di Hosting meritano tutte una particolare attenzione data la natura ambigua del servizio che potrebbe potenzialmente presentare molteplici criticità, travolgendo completamente il rapporto giuridico e creando contenziosi dannosi in termini di tempo e dal punto di vista economico.
Le principali clausole che è necessario siano inserite all’interno di questo tipo di accordo sono le seguenti:
- Oggetto: questa clausola è imprescindibile e presente in qualsiasi contratto di diritto privato, consiste nella descrizione delle prestazioni oggetto del rapporto giuridico instauratosi tra il provider ed il cliente. Si tratta di una prestazione non occasionale, continuativa e ripetuta;
- Standard di prestazione del servizio: essendo un rapporto giuridico particolarmente articolato, quello di hosting è un contratto nel quale occorre predeterminare gli standard qualitativi della fornitura dello spazio sul server, la cui disciplina sarà poi approfondita negli allegati, così come i servizi accessori;
- Corrispettivo: i tempi, le modalità ed i parametri per il pagamento del corrispettivo sono assolutamente da predeterminare. Essendo il contratto di hosting caratterizzato dalla continuatività del servizio, risulta evidente la necessità di prestabilire i termini di pagamento, tanto in relazione alle prestazioni richieste quanto rispetto all’attuale ed effettivo ricorso alle risorse messe a disposizione dall’hosting provider. Allo stesso modo, per la web agency o in generale per l’Internet service provider, risulterà opportuno apporre una clausola per il recesso in caso di mancata corresponsione del dovuto da parte del cliente;
- Durata del rapporto: stabilire la durata del rapporto risulta di cruciale importanza. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere prevista la possibilità di un rinnovo automatico;
- Recesso: anche in caso di scioglimento del contratto le parti devono essere a conoscenza dei rispettivi obblighi e delle facoltà. Sarà necessario un preavviso? Occorre che sia previsto un periodo di hosting al termine del rapporto che sia utile al proprietario del sito hostato per trovare una nuova agenzia o hosting provider? L’avvocato esperto in Diritto di Internet potrà sciogliere ogni dubbio o perplessità in tal senso;
- Rimborsi spese: i costi sostenuti dall’hosting provider possono essere rimborsati;
- Esclusiva: riguarda i contratti di fornitura, può sussistere per evitare che il somministrato si rivolga ad altri somministratori (hosting provider) per la medesima fornitura, e che il somministratore possa fornire gli stessi beni a soggetti della stessa zona (in questo caso virtuale) del somministrato.
- Riservatezza: apporre questa clausola ha il fine di impedire la divulgazione di informazioni riservate da parte del provider.
La Responsabilità dell’hosting provider
Nell’ambito dei servizi di hosting uno dei punti che fa maggiormente discutere in merito agli aspetti giuridici, ad esempio, è relativo al regime di responsabilità dei fornitori di servizi di hosting e all’individuazione del responsabile per eventuali danni che dovessero realizzarsi.
Sulla scorta della normativa europea si può agevolmente ritenere che la responsabilità del provider sussiste solo quando questi non impedisca, con ogni ragionevole sforzo, di ospitare contenuti illeciti e, se a conoscenza, non ne comunichi l’esistenza all’autorità competente. Inoltre, sul punto, la giurisprudenza italiana ed europea è sul punto molto attiva.
Il trattamento dei dati personali dell’hosting provider e la nomina a responsabile del trattamento
Nel 2018 l’Unione Europea ha adottato una normativa particolarmente significativa in materia di tutela della privacy e disciplina del trattamento dei dati personali: si tratta del GDPR, per la cui interpretazione sono messe a disposizione le linee guida dei Garanti per la protezione della privacy e dei dati personali.
Anche il fornitore del servizio di Hosting risulta responsabile del trattamento dei dati personali stando al GDPR : i FORM di contatto presenti in un sito internet sono strumenti attraverso i quali transitano i dati e dunque, ex art. 4 GDPR -che elenca a titolo meramente esemplificativo una serie di azioni che concretizzano un trattamento dei dati personali- l’hosting provider porrebbe di fatto in essere un trattamento dei dati personali. Tra le azioni previste nell’elenco presentato dal GDPR, infatti, rientra anche il semplice transito di dati (nel caso di specie realizzato, appunto, attraverso l’hosting).
Per un accordo compliant e quindi rispettoso della normativa sulla privacy e trattamento dei dati personali, di conseguenza, è necessario ex Art. 28 GDPR, che avvenga la nomina dell’hosting provider a Responsabile del trattamento dei dati personali.
A tale nomina può essere dato impulso in qualità di:
- Titolari del trattamento dei dati personali: qui facciamo riferimento ai proprietari dei siti che si rivolgono agli hosting provider per ottenere uno spazio sul server.
- Responsabili del trattamento: in questo secondo caso facciamo riferimento agli hosting provider stessi che intendano inserire l’apposita clausola all’interno del contratto, per una tutela più accurata dei propri interessi attraverso un’apposita disciplina.
Perché rivolgersi agli avvocati esperti in Diritto di Internet.
Viste le particolari possibili criticità relative al servizio di hosting, risulta importante rivolgersi agli esperti del settore: lo Studio Legale Polimeni, specializzato in diritto delle nuove tecnologie, è impegnato da anni nella consulenza legale per i servizi del web. Lo Studio offre la propria esperienza qualificata e pluriennale a tutti i soggetti coinvolti nel processo, attraverso un’accurata analisi di tutte le peculiarità tecniche e giuridiche da tenere in considerazione caso per caso.
Prevenire l’insorgere di contenziosi attraverso la predisposizione di clausole ben strutturate risulta una mossa strategica vincente per abbattere i costi della consulenza nell’ottica di una maggior tutela.
Oltre alla redazione del contratto di hosting, alle eventuali mediazioni ed alle ricomposizioni dei conflitti tanto in via giudiziale quanto in via stragiudiziale, gli Avvocati offrono anche appositi servizi di consulenza. Per prendere appuntamento basterà accedere alla pagina relativa ai contatti.