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Consulente legale domain name

Consulente legale domain name
16/05/2013
Polimeni Legal

Esistono alcuni profili di responsabilità del webmaster in relazione alla registrazione di nomi a dominio presso l’ Istituto di Informatica e Telematica del CNR, nel registro del ccTLD “it”.

In realtà la prassi vede la diffusione di siti internet rivolti agli utenti italiani, gestiti da webmaster italiani o da aziende italiane, anche con domini di tipo .net o.com, la cui registrazione è curata da Authority con sede negli Stati Uniti, con evidenti problematiche su norme e costruzioni giuridiche da applicare.

I nomi a domino italiani sono di tipo nome.it e richiedono, per la registrazione degli stessi, la sottoscrizione di una lettera di assunzione di responsabilità (c.d. LAR) intestata all’Authority.

Si tratta di un atto unilaterale con il quale si dichiara di conoscere il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it” e si solleva la stessa autorità da ogni responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio.

In particolare, al punto b) della LAR si dichiara di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi.

In base ad una responsabilità contrattuale, la violazione di tale punto potrebbe portare alla immediata revoca da parte del Registro del nome a dominio, così come previsto dalla stessa LAR.

L’authority non può però agire d’ufficio, essendo previsto nel regolamento che, perché si apra la procedura di “contestazione” del nome a dominio, vi sia una “segnalazione” da parte dell’interessato, cioè da parte di chi vede violato il diritto a registrare il proprio nome o il proprio marchio (c.d. “domain grabbing”).

Ma la violazione del diritto all’uso del nome a dominio potrebbe avere conseguenze ben più onerose per il webmaster.

Anche se non mancano autorevoli opinioni divergenti, la teoria più diffusa attualmente annovera i domain names tra i segni distintivi atipici.

Ciò, oltre che in numerose sentenze, tra cui la famosa sentenza del tribunale di Modena n. 1571/2004, in cui si afferma la rilevanza del domain name sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale per la sua funzione tipica distintiva simile a quella svolta dall’insegna, troverebbe conferma nel codice sulla proprietà industriale (c.p.i.) recentemente entrato in vigore.

In ambito penale, inoltre, si potrebbe configurare un’ipotesi di “contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”, prevista come reato all’art.473 c.p., che ricadrebbe direttamente in capo al gestore del sito, con eventuale concorso dell’Host Provider che ha materialmente effettuato la registrazione del nome a dominio.

La fattispecie potrebbe essere anche inquadrata all’interno della violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto: il diritto al nome.

La tutela contro l’uso indebito del nome deriverebbe dall’art. 7 del Codice Civile: “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

In tal caso, qualora sussista anche il fatto illecito, e quindi il dolo o la colpa, oltre all’illegittimità della condotta, graverà sull’autore della violazione anche la responsabilità ex art. 2043 c.c..

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