In questo articolo vedremo come organizzare un contest online o un giveaway online valido e a norma di legge.
Con il grande sviluppo delle strategie di webmarketing, il contest online (comunemente chiamato “giveaway“) ha ricevuto sempre maggiore attenzione sino a diventare, di fatto, uno degli strumenti più apprezzati per la promozione delle iniziative e dei prodotti delle aziende che intendano pubblicizzare i propri prodotti o servizi. Le call to action come “condividi e tagga gli amici” sono ovunque sui social, sui quali è possibile imbattersi nei contest più vari, raramente a norma. Non tutti sanno, infatti, che quando si parla di contest online e giveaway si fa riferimento alla più ampia categoria dei giochi a premio, regolati dal DPR 430/2001 e, più nello specifico, dal MiSE (Ministero per lo Sviluppo Economico). La normativa è stata recentemente aggiornata, con importanti modifiche alla procedura di organizzazione: non sarà più necessaria l’autorizzazione per l’organizzazione del concorso, sarà sufficiente la comunicazione. Saranno poi gli utenti stessi a verificare la corretta corresponsione dei premi, mentre al MiSE spetteranno vigilanza e controllo.
La procedura per organizzare un giveaway.
Come si organizza un giveaway a norma di legge? Ecco i passaggi da seguire.
Prima del concorso occorre redigere un regolamento di giochi a premi dettagliato che contenga informazioni sulla durata del contest, sull’ambito territoriale di riferimento, sulle modalità di svolgimento ed i soggetti promotori, sul valore commerciale dei premi (importantissimo, perché il valore del premio in palio deve essere misurabile), sulle Onlus cui destinare i premi non consegnati, sui termini per la partecipazione e su quelli per ricevere il premio. Questo regolamento deve essere trasmesso al MiSE almeno 15 giorni prima dell’inizio del concorso a premi (anche prima dell’inizio di qualsiasi pubblicità che annunci il concorso), compilando la modulistica sull’apposita piattaforma PREMA. Sempre in fase preliminare occorre versare, tramite deposito cauzionale o fideiussione bancaria, il 100% della somma valoriale dei premi alla Banca d’Italia.
Lo svolgimento del concorso deve avvenire nei tempi e con le modalità indicati nel regolamento e le estrazioni o assegnazioni con il supporto di un funzionario camerale secondo la normativa vigente. I premi dovranno essere consegnati ai vincitori entro e non oltre sei mesi dal termine della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi.
È poi necessario che la chiusura del concorso avvenga tramite la redazione di un apposito verbale, sempre con il supporto del funzionario camerale.
Professionisti Delegati e concorsi a premio.
Per redigere il regolamento secondo la normativa, si può delegare la conduzione del concorso ad un professionista o ad uno studio legale. E’ necessario redigere un atto di delega alla gestione di una o più fasi del concorso, senza particolari formalità e senza necessariamente che sia indicato un arco temporale entro cui organizzarlo.
Sanzioni ai giveaway non a norma.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico attiva i controlli necessari ad individuare eventuali illiceità, su iniziativa autonoma o su segnalazione. L’art. 8 del DPR 430/2001 elenca i concorsi a premi vietati (e quindi soggetti a sanzioni):
a. I concorsi a premi in cui non siano garantiti a tutti i partecipanti la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità (con promesse illusorie o con risultati inficiati dagli organizzatori);
b. I concorsi a premi in cui il prezzo richiesto per la partecipazione sia superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c. I concorsi a premi che implichino un turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d. I concorsi a premi organizzati con lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale (e per cui sia necessaria l’autorizzazione preventiva del MiSE);
e. I concorsi a premi in violazione delle disposizioni contenute nel DPR 430/2001.
Inoltre, non sono a norma i concorsi a premio svolti sui social network quando:
a. non si utilizza un sistema mirroring o analogo per replicare, in un server allocato in Italia, i dati di partecipazione e di gioco;
b. non si limita l’iniziativa agli utenti già iscritti al social prima dell’inizio del concorso oppure non si associa il social ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, del citato d.P.R. n. 430/2001.
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