Non credevo che sarebbe accaduto davvero. E invece, eccole qui.
A due anni dall’introduzione della cookie law, arrivano sulle nostre scrivanie le prime richieste di assistenza avverso le salate sanzioni per chi non ha provveduto ad inserire nei propri siti web le informative obbligatorie.
Vi raccontiamo come funziona.
Per potere irrogare queste sanzioni il Garante ha l’obbligo di avviare una procedura complessa che vede coinvolta anche la Guardia di Finanza.
Attraverso tale iter si accerta la sussistenza o meno di violazioni della normativa sulla privacy da parte del titolare del sito.
Difatti la fase istruttoria del procedimento è affidata alla Guardia di Finanza -NUCLEO SPECIALE PRIVACY che effettua una vera e propria ispezione nei locali della società attenzionata, per verificare se l’utente ha o meno rispettato la normativa sulla privacy attraverso i seguenti accertamenti:
- che l’azienda controllata utilizzi un sito internet;
- che su tale sito vi siano installati dei cookie;
- che per l’utilizzo dei cookie non sia stato prestato adeguato consenso da parte degli utenti ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy.
Pertanto, qualora dovesse risultare che il sito web della ditta utilizzi i cookie e non si preoccupi di informare in maniera adeguata e preventiva gli utenti, la Guardia di Finanza procederà a redigere verbale di contestazione ove rileverà che all’interno del sito internet attenzionato è stata omessa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice della privacy in merito all’utilizzo di cookie tecnici.
Sulla base di quanto sopra i militari, a seconda di quante violazioni saranno riscontrate, formuleranno uno o più rilievi nei riguardi della azienda in ragione delle accertate violazioni del Codice privacy.
Queste sono punite dall’art. 161 Codice privacy in applicazione del quale possono irrogarsi sanzioni amministrative che vanno da euro 6.000,00 a 36.000,00.
La contestazione così descritta, attraverso la quale si comunica all’interessato anche l’apertura di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, deve essere notificata al contravventore entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione stessa, pena l’invalidità della contestazione stessa.
E’ importante che l’atto di contestazione faccia riferimento a tutti i documenti che l’Ufficio ha utilizzato per valutare la condotta del trasgressore, in modo che questi sia conoscenza di tutte le “ prove” esistenti contro di lui.
Generalmente in questi casi contestualmente alla contestazione si notifica al contravventore la possibilità di pagare immediatamente in forma ridotta (nelle misura di euro 12.000,00), e di chiudere così il procedimento, in caso contrario l’iter continuerà di fronte al Garante.
Il destinatario, infatti, qualora decidesse di non pagare immediatamente la sanzione in forma ridotta entro e non oltre 30 giorni dalla notifica può ( alternativamente o cumulativamente):
- inviare scritti difensivi al Garante;
- allegare documenti ;
- chiedere di essere sentito personalmente.
Con le memorie difensive si possono evidenziare tutti gli elementi ritenuti utili per provare l’insussistenza delle violazioni o l’estraneità della parte ai fatti contestati, o comunque può dimostrarsi la minore rilevanza delle violazioni contestate e, quindi, il riconoscimento di attenuanti e/o l’applicazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Alle memorie possono essere allegati documenti, anche di natura tecnica, o dichiarazioni di terzi, purché sia sempre idoneamente assicurata la provenienza dei documenti e l’identità dei dichiaranti.
L’interessato può anche richiedere di essere ascoltato e a tal fine verrà convocato presso gli uffici del Garante.
Il Garante esaminati gli scritti difensivi e/o i documenti inviati, e comunque sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta , se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
L’ordinanza ingiunzione così emessa dovrà essere notificata al destinatario che potrà formulare opposizione nei termini di legge innanzi all’autorità competente.
Se invece il Garante ritiene fondate le difese dell’interessato può concludere il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di archiviazione, che conclude l’iter procedurale senza che vi sia l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.