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Consulenza link a contenuti illeciti

Consulenza link a contenuti illeciti
26/03/2014
Polimeni Legal

Si discute in dottrina sulla responsabilità di chi, promuovendo tramite link altri siti internet, e dunque il loro contenuto, vada a configurare una fattispecie di diffusione dei contenuti stessi del sito linkato, qualora questi rientrino in una delle categorie in violazione di una norma di Legge.

Non esistendo una normativa a riguardo, non resta che osservare se, la giurisprudenza, nei pochi casi del genere, abbia o meno considerato il link come “diffusione” o “distribuzione” dei contenuti del sito a cui punta il collegamento.

La quinta sezione penale del Tribunale di Milano, con sentenza del 18 marzo 2004, si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 600-ter del codice penale (reato di pornografia minorile) nei confronti di un soggetto titolare di un sito web, per aver distribuito, divulgato e pubblicizzato a mezzo del proprio sito immagini e filmati pedo-pornografici tramite link.

In realtà il caso, già prima facie,  non sembra poter configurare una responsabilità del titolare del sito contenete il link, poichè lo stesso link era contenuto in un elenco di collegamenti ipertestuali, la cui descrizione e la cui URL (indirizzo del sito) venivano inseriti dal webmaster del sito linkato.

In tal caso si rientrerebbe nella fattispecie di esonero di responsabilità per contenuti inseriti da terzi  (v. cap.2).

Ma quello che a noi rileva è l’importante principio stabilito in sentenza secondo cui, in assenza di elementi che suffraghino la conoscenza o il diretto coinvolgimento nell’attività illecita altrui, il semplice collegamento ipertestuale ad un altro sito non comporta alcuna responsabilità per l’eventuale contenuto del sito web richiamato, né alcun obbligo di controllo sulle informazioni ivi contenute e divulgate.

E’ chiaro dunque che se il webmaster inserisce un link a delle pagine riconoscibili come sito di download di mp3 o contenenti immagini pedopornografiche, sarà pienamente responsabile della “diffusione” di questi contenuti.

Qualora invece il link punti ad un portale, che tra i tanti contenuti, contiene files mp3, o immagini protette da copyright (il webmaster linkante non è tenuto a verificare se le immagini contenute in un altro sito siano o meno autorizzate), il webmaster non sarà responsabile per la diffusione dei contenuti illeciti.

Dovrà dunque essere valutato volta per volta se, ad esempio dall’home page del sito linkato, applicando la diligenza necessaria e qualificata, sia stato possibile o meno essere al corrente del fatto che quel determinato sito web distribuisca materiale illecito.

Il problema qui nasce dall’eventuale aggiornamento del sito linkato e quando i contenuti illeciti vengono inseriti successivamente rispetto alla data di inserimento del link (non si può di certo pretendere che ogni webmaster debba controllare quotidianamente i siti a cui puntano i propri collegamenti ipertestuali).

Ed è per tali motivi che si auspica una valutazione caso per caso.

Lo stesso tribunale di Milano, nell’escludere questo tipo di responsabilità, assolve l’imputato “non potendosi individuare suoi comportamenti che dimostrino vuoi un apporto causale – una partecipazione specifica – alla divulgazione delle foto pedo pornografiche esposte dai diretti incriminati, vuoi la sua conoscenza del contenuto illecito del materiale divulgato dal sito ospitato sul suo spazio web”.

Il criterio applicato è dunque quello della conoscenza che dev’essere provata da comportamenti che la dimostrino, anche in via presuntiva.

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