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Consulenza legale su musica, canzoni, video su Internet

Consulenza legale su musica, canzoni, video su Internet
26/03/2014
Polimeni Legal

L’innovazione tecnologica che ha trasformato musica e filmati da riproduzioni “analogiche” a “digitali” ha enormemente favorito lo scambio e la diffusione di tale opere tramite la rete Internet.

L’attuazione pratica della distribuzione, complice anche spesso l’identità di target tra il web e la musica ed il cinema, ha raggiunto dimensioni spropositate, arrivando a mettere in crisi le case discografiche e cinematografiche ed inducendo le stesse a discutere soluzioni alternative per la diffusione dei loro prodotti.

Il fenomeno sembra assolutamente irreversibile, visto anche il fallimento di discutibili sistemi di protezione nei supporti digitali volti all’impedimento di duplicazione del prodotto.

E’ da considerarsi chiaramente illegittima la distribuzione gratuita di musica via Internet se non autorizzata espressamente dall’autore, come ad esempio la possibilità data all’utente di scaricare da un sito brani in formato mp3 protetti da diritto d’autore.

Un caso particolare è rappresentato invece dai files denominati MIDI, spesso utilizzati, viste le loro piccole dimensioni per il download, come sottofondi musicali di molti siti web.

In questo caso solitamente non è l’autore dell’opera originaria (della canzone) a realizzarli, ma un terzo che li rielabora, con strumenti e ritmi anche diversi, acquistandone la paternità.

In questo caso è necessario il consenso del “rielaboratore” dell’opera, ma è necessario che costui abbia ricevuto l’autorizzazione a rielaborare dal titolare dei diritti dell’opera originale che è titolare del diritto esclusivo di elaborare (art.18 comma II 633/41).

Il discorso è più semplice e chiaro per i testi delle canzoni, valendo quanto detto nel paragrafo precedente per le opere testuali in genere.

Essi non possono dunque essere riprodotti senza l’espressa autorizzazione del titolare dei diritti economici, fatte salve le eccezioni già viste di cui all’ art.70 comma I, l.633/41 e con le prescrizioni previste dal comma  III dello stesso articolo.

Analoga tutela infine si applica alle opere cinematografiche ed ai filmati.

Anche in quest’ambito, come per la musica in mp3, il fenomeno sta assumendo dimensioni inimmaginabili fino a poco tempo fa. I formati di compressione (come DIVX o MPEG) consentono di realizzare filmati, anche di lunga durata, con dimensioni molto ridotte e quindi facilmente distribuibili in rete. In questo caso ha contribuito molto anche l’avanzare delle nuove tecnologie di connessione, come l’ADSL e la fibra ottica, che, raggiungendo bande di connessione molto elevate, consentono di trasferire sul computer molti più dati in meno tempo, consentendo così un più rapido download dei filmati.

Tornando alla tutela del diritto d’autore, c’è da considerare che spesso le opere cinematografiche sono dette opere collettive e per tanto la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori (art.32 l.633/41).

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