La particolarità di Internet come media di massa è l’interagibilità dell’utente con le fonti dell’informazione.
La maggior parte dei siti Internet permette infatti all’utente di promuoversi a sua volta a fonte.
Vista anche la diffusione di software e servizi che permettono la facile implementazione di meccanismi tecnici, anche avanzati, nelle proprie pagine web, ogni sito internet dispone di un forum, un guestbook o lo spazio per commentare notizie, o, in alcuni casi, anche la possibilità di fare informazione scrivendo la vera e propria notizia.
Esiste inoltre tutta una serie di siti internet che offrono, all’interno degli stessi, la possibilità di creare uno spazio riconducibile all’utente, dove mettere online liberamente i propri contenuti. E’ il caso di siti che offrono spazi per crearsi un blog o ancora gallerie fotografiche, o un semplice dominio gratuito, come dominio di terzo livello di un dominio primario. Potremmo dire che ci troviamo di fronte a siti all’interno di altri siti.
La questione giuridica nasce dal tipo e dal grado di responsabilità che si può ricondurre al webmaster del sito nel caso di forum o guestbook, ed al webmaster gestore del sito principale nel suddetto caso di “sito all’interno di un altro sito”.
La disamina della responsabilità del content provider deve iniziare con il D.Lgs. del 9 Aprile 2003 n.70 che, nel disciplinare “aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno” in attuazione della direttiva 2000/31/CE, prende in considerazione le diverse figure di Internet Service Provider, dandone una definizione e descrivendone le varie ipotesi di responsabilità.
L’ articolo che rileva ai nostri fini è l’art. 16 che si riferisce a chi presta un servizio di “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.
In tal caso, la norma stabilisce che il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione e’ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
L’articolo, inoltre al secondo comma dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.”
Appare già subito chiara la distinzione di responsabilità tra il caso in cui un utente possa inserire direttamente un contenuto all’interno del sito del webmaster, e il caso in cui lo stesso webmaster operi una qualche moderazione dei contenuti immessi dall’utente.
Anche l’art. 17 del D.Lgs. 70/2003 contiene un principio rilevante. Si stabilisce infatti che nella prestazione di servizi di cui all’art. 16 il prestatore non è assoggettato a nessun obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate dall’utente.
La norma però, per essere applicata ai webmaster, necessita di una interpretazione analogica, visto che nella rubrica del succitato art. 16 si fa riferimento alle società che forniscono hosting.
L’orientamento di cui sopra dunque è tutt’altro che certo, anzi, in giurisprudenza e in dottrina l’argomento è molto dibattuto.
Un’ordinanza del Tribunale di Roma ha escluso la responsabilità del provider titolare dei server che ospitano il newsgroup non moderato.
Si legge nella sentenza che il Provider “si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti”.
E pare potersi estendere il principio contenuto nella sentenza citata al caso dei forum, in cui vi è un analogo rapporto tra chi gestisce il sito e chi scrive sul forum.
Del resto è difficile configurare una culpa in vigilando a carico del webmaster che predispone uno spazio di discussione, senza prevedere una moderazione, anche alla luce del già visto articolo 17 D.Lgs 70/2003.
Diversamente se si tratta di un forum in cui la moderazione è preventiva, il webmaster o chi per lui, esercitando i diversi poteri riconosciutigli, dovrebbe intervenire per impedire l’immissione di contenuti illeciti.
Sembra simile, anche se meno chiaro, l’orientamento di una recente sentenza del Tribunale di Catania in cui viene condannato il gestore di un sito internet che ospitava e gestiva per conto di terzi pagine web in cui vi erano pubblicati alcuni scritti in violazione del diritto d’autore.
Il Giudice, nonostante l’ aver specificato che il content provider è responsabile solo nel caso in cui “sappia che l’attività o l’informazione trasmessa o svolta suo tramite siano illecite”, e nonostante l’ aver ammesso che “non si possa imporre al prestatore di servizi un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse e memorizzate né, tanto meno, un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”, condanna ugualmente il provider per non aver provato la sua posizione di mero fornitore del servizio in virtù dell’onere probatorio gravante su di lui ex art. 2697 cod. civ. (visto anche lo status di proprietario del dominio presso il quale veniva gestito e pubblicato il sito in questione).
Riassumendo, non sembra dunque gravare sul webmaster la responsabilità per i contenuti immessi da terzi all’interno del proprio sito internet, a meno che questi non sia a conoscenza dell’illiceità dei contenuti, e purchè egli provi di svolgere l’attività di mero fornitore del servizio, nonostante il sito, ed il dominio siano riconducibili a lui.