Negli ultimi anni sono state emesse numerose norme atte a regolamentare il campo dei reati commessi tramite internet. Non erano poche infatti le attività che pur apparendo prima facie perseguibili, trovavano ostacoli nei principi generali del diritto penale italiano quali, il carattere personale della responsabilità penale, la liceità di comportamenti non vietati dalla legge penale ed il divieto di analogia in malam partem.
E’ ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza la sussistenza della responsabilità civile e penale del webmaster che viola direttamente una norma in relazione all’attività posta in essere (ad esempio, il provider viola un marchio registrando un sito) ovvero al contenuto della stessa (es. offre software pirata, diffonde materiale pedo-pornografico, diffama qualcuno, svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva, ecc.).