Diverso è il caso dei motori di ricerca. I motori di ricerca forniscono i link dei siti indicizzati in base a sistemi che generano automaticamente i collegamenti e le descrizioni.
Solitamente i software dei motori di ricerca “leggono” all’interno delle pagine da indicizzare e inseriscono le pagine nel proprio database di link o con le parole chiave inserite in delle apposite aree del codice HTML (i meta tag) o con le parole contenute nel testo stesso delle pagine.
In tal caso coerentemente con la posizione tenuta dalla giurisprudenza, non sarà ipotizzabile una responsabilità in capo a tali soggetti in relazione ai siti illeciti o con attività illecita richiamati, essendo i providers estranei all’attività illecita.
A diversa conclusione si potrebbe giungere nel caso in cui il motore di ricerca consentisse di reperire web pages (illecite) non più esistenti nei relativi siti in quanto dagli stessi rimosse.
In una simile ipotesi il provider renderebbe “ancora in vita ed attuali dati illeciti non più altrimenti esistenti”, rendendosi così “unico responsabile causale del contenuto del sito richiamato”.