La legge 633/41 prevede pene di diversa entità in base allo scopo della violazione del diritto d’autore. La legge in questione ha subito ultimamente molte modifiche prevedendo infatti notevoli differenze nelle sanzioni di chi pone in essere una condotta di reato al fine di trarne profitto e chi invece integra la fattispecie di reato per scopo di lucro.
Per profitto si intende un generico giovamento, una utilità, un beneficio, un vantaggio. Più specifico il lucro che invece definisce una situazione di guadagno, di vantaggio economico.
Individuando in quali fattispecie il webmaster agisce a fini di lucro, si potrà poi, in via residuale, caratterizzare anche il più generico profitto che attenua le sanzioni previste per la violazione del diritto d’autore.
Se l’ distribuzione o l’esposizione di materiale protetto è dunque finalizzata ad un qualche arricchimento economico, tramite qualunque mezzo di guadagno, il webmaster si presumerà abbia agito per fini di lucro.
Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 24 settembre 2003 stabilì che in un sito internet dal quale è consentito il download di brani musicali in formato Mp3 (per cui si ravvisa già la condotta di reato di diffusione in pubblico di opere musicali), il fatto che lo “scarico” sia consentito attraverso un servizio a tariffazione aggiunta (cd. dialer) consente di ritenere che tale condotta sia realizzata “a fini di lucro”.
Un’ ulteriore esempio di fini di lucro è dato dal Tribunale di Cuneo con una sentenza del 23 giugno 1997 che individua la “natura economica” dell’utilizzazione dell’opera all’interno del sito anche se l’accesso al servizio o alle pagine stesse è gratuito, poiché funge da veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta. In altre parole i contenuti inducono l’utente a visitare il sito internet e l’aumento di accessi può comportare un arricchimento economico dovuto alla pubblicità all’interno delle pagine.
In definitiva dunque se un webmaster attraverso il suo sito diffonde contenuti protetti dalla l.633/41, esponendoli in aree a pagamento (ad es. tramite dialer o carta di credito) avrà agito a fini di lucro. Ma anche se l’accesso alle opere tutelate è gratuito, il solo aumento degli accessi può comportare un arricchimento (anche indiretto) per presenza, ad esempio di banner pubblicitari.
In via residuale, il generico profitto può riguardare un beneficio come una migliore posizione nei motori di ricerca o un giovamento nella visibilità, o l’acquisto di immagine per il webmaster, o ancora il semplice aumento di visitatori ad un sito amatoriale, con nessuna pretesa di guadagno, e comunque qualunque vantaggio che il sito e il webmaster può ottenere, senza però arricchimento economico.
Con il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128) il Legislatore decise di irrigidire le pene prevedendo che le sanzioni più pesanti fossero applicate non solo a chi agiva pre fine di lucro, ma anche a chi agiva con lo scopo di ottenerne un generico “profitto”. Appena un anno dopo, la legge n.43 del 2005 fa dietro front, ripristinando senza eccezioni la disciplina precedente e relegando l’applicabilità delle pene più gravi ai soli casi di chi agisce per fini di lucro.
Un ulteriore requisito affiancato ai “fini di lucro” nelle stesse ipotesi di reato in cui questo è previsto è che il fatto dev’essere commesso per “uso non personale”. Viene da sé che un usuale sito internet, non criptato, o protetto da password, si presume rivolto agli utenti del web, anche nel caso in cui si tratti di una pagina personale, e dunque sembra difficile la mancanza di questo requisito fondamentale perché si configuri il reato.