Il diritto all’oblio è un particolare diritto, oggi disciplinato anche dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR, entrato in vigore da maggio del 2018.
Questo principio impone che i dati personali dell’interessato vengano cancellati o anonimizzati, di modo da non essere più direttamente riconducibili a quel particolare soggetto quando si verificano determinate condizioni, prima tra cui quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
In questo contesto s’inserisce il diritto di cronaca che non è un diritto assoluto ma comunque costituzionalmente tutelato, al pari del contrapposto diritto alla riservatezza; entrambi i diritti, parimenti forti, si trovano sempre in contrasto e un precario equilibrio si trova soltanto all’interno di un complesso bilanciamento di interessi.
Come noto, perché il diritto di cronaca prevalga sul diritto alla riservatezza occorre che la notizia rispetti i requisiti di verità, pertinenza e continenza e che quindi ci sia un interesse oggettivo alla sua diffusione.
Oggi chiunque può digitare il proprio nome su Google e veder apparire un certo numero di risultati. Chi è stato coinvolto in vicende giudiziarie potrebbe incappare in pagine web che parlano al pubblico delle situazioni legali che, per una serie di motivi, l’hanno riguardato.
I precedenti giudiziari di un soggetto costituiscono informazioni sensibili che chiunque preferirebbe mantenere riservate, soprattutto a seguito di una dichiarazione di estraneità ai fatti.
Quando, pertanto, il bilanciamento di interessi deve far prevalere il diritto dell’interessato?
La cassazione civile come il Garante per la protezione dei dati personali si sono più volte espressi.
Il Garante per la privacy, in particolare, è giunto alla conclusione che un individuo ha il diritto di veder rimossi dai motori di ricerca tutti quegli articoli che lo riguardano collegandolo a vicende giudiziarie dalle quali, successivamente, è stato dichiarato estraneo. Vediamo secondo quale iter è giunto a tali conclusioni.
I casi che hanno condotto ad una decisione riguardante il diritto all’oblio su vicende giudiziarie
Questa questione è stata sollevata in due casi specifici a seguito della richiesta avanzata a Google di rimuovere dai risultati di ricerca le pagine che apparivano digitando i propri nominativi.
Il primo provvedimento riguardava la rimozione di url relativi a pagine che riportavano notizie antecedenti riferite ad indagini penali ed irregolarità amministrative nella percezione di finanziamenti pubblici da parte di imprese rispetto alle quali il soggetto era risultato estraneo.
Il secondo provvedimento, invece, riguardava la rimozione di url collegati ad articoli relativi un’inchiesta giudiziaria su condotte contestate ad altri individui rispetto ai quali il soggetto agente era risultato estraneo.
I certificati penali dimostravano che le persone reclamanti non erano mai state sottoposte a provvedimenti giudiziari perché risultate estranee alle vicende. In conseguenza di ciò, vedendo che i risultati della ricerca sul loro nominativo fornivano articoli pregiudizievoli, le persone interessate si sono rivolte al Garante per la privacy lamentando tale pregiudizio, sia dal punto di vista personale che professionale.
Le decisioni del Garante in merito
Il Garante ha dichiarato fondati entrambi i reclami con i quali veniva anche chiesto di ordinare a Google la rimozione delle url in questione.
Google, infatti, non aveva ottemperato a tale richiesta ritenendo che i presupposti per il diritto all’oblio non fossero integrati, come invece sostenuto dai reclamanti.
Il Garante ha ritenuto che, nel bilanciamento di interessi dovesse prevalere quello alla riservatezza, anche in considerazione della accertata estraneità ai fatti contestati.
In tale contesto, quindi, si è stabilito che il danno per gli interessati fosse maggiore e più rilevante rispetto diritto di dare informazioni pubbliche su vicende giudiziarie che non avevano più avuto corso nei loro confronti.
In parole povere, ha prevalso il diritto all’anonimato dei soggetti coinvolti piuttosto che la mera notizia sulla vicenda.
La conclusione è stata l’ordine da parte del Garante nei confronti di Google di rimuovere le url e di annotare nel registro dell’Autorità le misure prese nei confronti di Google.
La tematica del diritto all’oblio è particolarmente sentita in un’epoca in cui, con pochi click, è possibile reperire una grande quantità di informazioni su ogni singolo individuo. Per ogni informazione o consulenza riguardo a questo ambito, il team di avvocati di Polimeni.Legal è a completa disposizione.