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E-commerce: reclusione in caso di mancato ricevimento merce e mancata assistenza

E-commerce: reclusione in caso di mancato ricevimento merce e mancata assistenza
23/05/2017
Polimeni Legal

Con due recenti sentenze, la Cassazione, ha stabilito due principi destinati ad aumentare sensibilmente gli strumenti di difesa da parte di chi acquista online.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza 18821/17 ha stabilito che nel momento in cui un venditore incassi in anticipo il corrispettivo per la vendita on-line di un oggetto (o di un servizio), per poi non consegnarlo e, al tempo stesso, si renda irreperibile, non si può più parlare solo di semplice illecito civile né si piò parlare solamente di inadempimento del contratto di compravendita.

Secondo i giudici, infatti, la mancata consegna dell’oggetto (o il mancato espletamento di un servizio) e la contemporanea irreperibilità del venditore, sono chiari segnali della presenza del dolo, cioè la volontà del soggetto di non adempiere agli obblighi contrattuali già dal momento dell’offerta on-line. In sostanza, in casi del genere, si applica l’art. 640 del codice penale, per l’appunto quello relativo alla truffa, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

Non più, dunque, la condanna a restituire quanto pagato e/o all’eseguire l’obbligazione, bensì la configurazione di un reato penale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Sostanzialmente la Cassazione con questa sentenza ha voluto sottolineare la gravità del comportamento del venditore in quanto del tutto assimilabile ai raggiri che avvengono quotidianamente sul territorio, al di là degli strumenti messi in campo per ottenere illegalmente soldi o oggetti.

Al consumatore viene così fornita una potente arma per ottenere i propri diritti anche quando si trova ad operare sul web, infatti un venditore malintenzionato sa che rischia non una semplice ammenda, bensì (oltre alla restituzione di quanto carpito fraudolentemente) una pena detentiva. 

Ma c’è di più. Infatti, una sentenza, anch’essa molto recente (la 17937/17), ha stabilito un altro importantissimo principio che, sommato al precedente, rende l’azienda che opera online ancora più esposta ad aggravamenti in caso inadempimento di degli obblighi assunti con gli utenti tramite web, in caso si renda poi irreperibile. Infatti, secondo la Corte, la distanza fisica che esiste tra colui che mette in vendita l’oggetto e chi vuole acquistarlo, è un elemento che pone il venditore in una posizione di maggiore forza rispetto all’acquirente.

Questa circostanza, in caso di condanna, farebbe scattare l’aggravante generica di cui all’art. 61 del codice penale che potrebbe aumenterebbe la pena di un terzo rispetto a quella genericamente prevista per la truffa.

Pertanto, d’ora in poi, chi opera online deve avere un’attenzione ancor maggiore alla puntualità dell’adempimento e, soprattutto, all’assistenza all’utente successiva all’acquisto in caso di problemi con la spedizione, con la disponibilità del prodotto o con l’esecuzione del servizio. Mai scomparire! Una risposta va sempre fornita, altrimenti è truffa aggravata.

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