La tutela del diritto d’autore trova il suo fondamento nell’art. 2575 c.c. che stabilisce che oggetto del diritto sia qualunque opera dell’ingegno che abbia carattere creativo, elencando ambiti quali scienza, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia. E’ evidente il tentativo del Legislatore di elencare in modo non esaustivo qualunque forma possibile per un’opera dell’ingegno.
Ne è conferma l’estensione della tutela ai prodotti televisivi del 1974 con il d.P.R. n. 490 e vari provvedimenti giurisdizionali che hanno inglobato nella lista non tassativa altri ambiti di applicazione (come il giornalismo).
Lo stesso Codice Civile poi, nell’art.2576 stabilisce che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quindi, l’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l’autore.
Egli ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Ma anche dopo un’eventuale cessione dei diritti economici, la paternità può essere sempre rivendicata dal titolare stesso, che può opporsi a qualsiasi modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art.2577 c.c.).
Esemplificando, uno scrittore (autore e titolare di un’opera letteraria), solitamente, cede i diritti di utilizzazione economica ad un editore, in cambio di un compenso o di una percentuale sulle vendite, ma nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell’opera.
Il vero testo di riferimento per il diritto d’autore è però l’ancora vigente legge 22 aprile 1941 che contiene ogni aspetto di tale tutela e, modificata di recente, è stata messa al passo con le nuove tecnologie integrando perfettamente questo diritto così antico alle nuove esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno “telematica”.
La categoria del webmaster, in effetti, esponendo e creando contenuti in rete è molto coinvolta nell’applicazione di questa Legge (e nella tutela delle proprie opere).
Se pensiamo inoltre alla libertà di accesso al web, alla divulgazione “mondiale” di un contenuto tramite internet ed alla prerogativa dei browser che per visualizzare un contenuto devono già possederlo sul proprio hard disk, si capisce bene quali proporzioni questa tutela possa e debba assumere in Internet.
Un webmaster può facilmente integrare la fattispecie di riproduzione e distribuzione di un’opera dell’ingegno senza alcuno sforzo e a basso costo, in un numero illimitato di copie, garantendo la stessa qualità dell’originale.
Rileva dunque ai nostri fini che il diritto alla riproduzione di un’opera dell’ingegno appartiene esclusivamente all’autore ed ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma (art. 13 l.633/41) e che il diritto alla distribuzione, anch’esso appartenente originariamente al “padre dell’opera”, consiste nella messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa (art. 17 l.633/41).
Inoltre, la tutela del diritto d’autore è limitata nel tempo. L’utilizzo dell’opera infatti diventa libero trascorso il settantesimo anno dalla morte dell’autore.
Infine è necessario ricordare che il decreto legge 22 marzo 2004 n.72, coordinato con la legge di conversione del 21 maggio 2004 n.128, ha introdotto l’obbligo per il webmaster che ha intenzione di diffondere per via telematica opere dell’ingegno, di inserire un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
La comunicazione, a cui dev’essere data “adeguata visibilità”, deve contenere altresì l’indicazione delle sanzioni previste per la specifiche violazioni dalla legge 633/41 e successive modifiche.