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Il cliente scappa via con tutto il sito? Ok, ma ha comunque l’obbligo di indicare sempre “powered by”

Il cliente scappa via con tutto il sito? Ok, ma ha comunque l’obbligo di indicare sempre “powered by”
06/05/2016
Polimeni Legal

Il contratto di realizzazione di un sito web, il più delle volte, è un contratto d’opera, regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, e cioé un contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Ovviamente, salvo accordi contrattuali difformi, il sito web completo e consegnato al committente diventa di proprietà di quest’ultimo che a quel punto può vantarne ogni diritto d’uso e di sfruttamento economico senza che il realizzatore possa imporre qualche limite.

Tuttavia, nonostante non vi siano norme specifiche a tutela dei siti internet, alcune pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che le pagine web debbano configurarsi come “opere dell’ingegno” ai sensi dell’art.1 della legge sul diritto d’autore, a patto che siano dotate di creatività ed abbiano un grado, seppur minimo, di originalità e di individualità.

Secondo la giurisprudenza quindi va riconosciuta la loro tutelabilità, “trattandosi di creazioni che combinano in un unico prodotto singole opere di genere diverso espresse attraverso parole, immagini e suoni, tutti coesistenti,questi ultimi in un formato omogeneo di natura digitale, funzionante a mezzo di un apposito programma di software gestionale”.

Ora, se siti web sono opere dell’ingegno, questi sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore, esattamente come un quadro, un dipinto.

Un artista che realizza un dipinto, magari su commissione, e poi lo vende, cede ogni tipo di diritto su quell’opera che può essere esposta, rivenduta, ceduta a totale discrezione di chi l’acquista. L’analogia tra il quadro e il sito internet ci sta tutta.

Bene, secondo l’art. 20 LDA, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

Quindi, in sostanza, se il cliente dovesse andare via e rivolgersi ad un’altra società, la web agency può opporsi all’inserimento di un’altra “firma” nella propria opera ed anzi può pretendere, sempre e comunque, di vedersi pubblicamente indicata e riconosciuta come l’artefice del sito e che il suo nome sia indicato in calce con la classica dicitura “powered by”.

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