Capita spesso di vedere, all’interno dei siti web di web agency, gli elenchi dei progetti eseguiti, con tanto di marchio e di descrizione delle strategie di comunicazione adottate.
Questa prassi, utile per mostrare il proprio modus operandi, obbliga però l’agenzia a far sottoscrivere un accordo specifico. In mancanza, tale procedura, è illegittima.
Infatti, tutti i progetti realizzati, ivi compresi i relativi know how e marchi, solitamente esposti nelle pagine “portfolio”, costituiscono segreto industriale, oggetto di tutela ex D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (meglio noto come Codice della proprietà industriale).
La predetta normativa prevede un’ampia tutela per le informazioni aziendali, per le esperienze tecnico-industriali e per quelle commerciali in quanto segrete, ed alle quali consegue un valore economico in considerazione di detta segretezza che riguarda le informazioni considerate nel loro complesso oppure in una specifica configurazione e combinazione dei loro elementi costitutivi.
Nell’ambito delle informazioni aziendali segrete è notoriamente riconducibile anche il cd. know-how, definito dalla legge come “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove”.
E’ dunque necessario farsi autorizzare all’esposizione di dette informazioni sul proprio sito web. L’eventuale uso non autorizzato dei segni distintivi e di illegittima rivelazione di segreti industriali, può addirittura giustificare una richiesta di risarcimento del danno.