Il Tribunale Civile di Bologna nella Sentenza 14 giugno 2001 n. 3331/2001 ha stabilito che il gestore del sito internet è equiparato agli organi di stampa in quanto, anch’esso, al pari degli organi di stampa, riproduce un’opera o uno scritto rendendoli accessibili ad un pubblico di lettori e “d’altro canto, diversamente argomentando, si otterrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la tutela di diritti violati online e quelli violati con altri mezzi di diffusione (off line) venendosi, inoltre, a riconoscere la possibilità di esercizio, senza alcun controllo, di un’attività che può essere fonte di danni di rilevante entità per il numero potenzialmente assai elevato dei destinatari dell’informazione telematica.”
Per altri aspetti, invece, soprattutto in ambito penale, la Suprema Corte ha stabilito che le sanzioni previste dalla legge sulla stampa non si applicano alle testate online, anche se registrate.