A partire dal Gennaio 2022, se vendi i tuoi prodotti in Francia e/o in Germania, dovrai adeguarti alla normativa sulla responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility, EPR) presente nei suddetti Paesi. Non potrai non adattarti, perché Marketplace di cui ti servi sono legalmente obbligati a verificare la conformità del tuo numero di registrazione EPR. In caso di conformità saranno legalmente obbligati a sospendere le tue offerte non conformi nelle categorie di prodotti EPR.
Ma di cosa stiamo parlando esattamente?
La responsabilità estesa del produttore è una politica ambientale significativamente disciplinata dalla Direttiva 851/2018, (rif. Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare), la quale introduce importanti novità per assicurare un utilizzo operoso ed oculato delle risorse naturali.
Gli Stati membri dell’Unione sono chiamati, infatti, a disciplinare quanto prima i regimi di responsabilità del produttore nel rispetto dei criteri introdotti dalla Direttiva 851/2018, la quale apporta, peraltro, modifiche sostanziali alla questione circa la responsabilità finanziaria chiarendo, in particolare, che i costi della gestione dei rifiuti comprendono anche “i costi per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento”.
Per definizione e per ruolo, i principi e, soprattutto, gli obiettivi delle direttive europee sono comuni a tutti i Paesi, ma il modo in cui debbano essere raggiunti i risultati prestabiliti è rimesso all’autonomia statuale, necessitando tali cornici di adattarsi, spesso, a contesti specifici e molto diversi l’uno dall’altro.
La disciplina attuativa della responsabilità estesa del produttore diverge, dunque, in maniera sostanziale anche in Francia e Germania, che seguono nella gestione dei rifiuti, rispettivamente, un modello “integrato” e un modello “duale”.
Sostanzialmente, mentre nei “modelli integrati” sono comunque le amministrazioni locali (es. comuni) a gestire la raccolta dei rifiuti di imballaggio sul territorio insieme a tutti gli altri rifiuti, nei “modelli duali” i soggetti obbligati sono tenuti ad organizzare autonomamente un sistema di smistamento dei “propri” rifiuti immessi sul mercato e gestire tutte le successive operazioni connesse, ivi compreso lo smaltimento.
In termini pratici, questo vuol dire che i soggetti i cui Paesi hanno aderito al primo “schema” dovranno solamente contribuire ai costi di gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dalle pubbliche amministrazioni tramite il pagamento di un corrispettivo il cui risultato è la somma di numerosi fattori quali: tipologia di rifiuto, qualità e della quantità degli stessi, mentre per i soggetti i cui Paesi hanno aderito al secondo iter, i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti saranno sostenuti per intero dalle organizzazioni che per conto delle imprese adempiranno agli obblighi in materia di EPR.
Ma chi sono i soggetti “obbligati”? chi, cioè, può essere considerato produttore?
Puoi essere considerato un “produttore” se ti ritrovi in una di queste descrizioni:
- Per la categoria “imballaggio”, il “produttore” è considerato il primo soggetto a posizionare e commercializzare sul mercato locale (in Germania o Francia) materiali di imballaggio contenenti merci, che, solitamente, si accumulano come rifiuti presso i consumatori finali privati. Quindi, se i tuoi prodotti dispongono di un qualsiasi tipo di imballaggio (incluso l’imballaggio secondario per la spedizione al cliente finale), sei considerato un “produttore” ai sensi della normativa EPR.
- Per le altre categorie di prodotti previste specificatamente per ogni Paese, sei considerato un “produttore” se svolgi per professione una delle seguenti mansioni:
- Produci nel paese un articolo soggetto ai requisiti della normativa EPR e lo vendi nel territorio nazionale;
- Importi nel paese un articolo soggetto ai requisiti della normativa EPR;
- Vendi nel paese un articolo soggetto ai requisiti EPR, ma la tua attività ha sede altrove.
Quali prodotti rientrano nella categoria EPR?
Di seguito sono riportate le categorie interessate dalla normativa EPR per Francia e Germania e per le quali è necessario fornire i numeri di registrazione.
Per la Francia:
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
- Batterie
- Imballaggi (primari e secondari)
- Carta da stampa
- Arredamento
- Prodotti tessili
- Pneumatici
- Sostanze chimiche
- Apparecchiature mediche di iniezione e perforazione utilizzate dal paziente in auto trattamento
Per la Germania:
- Imballaggi (primario e secondario)
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):
- Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- Schermi, monitor e apparecchiature contenenti schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
- Lampade;
- Apparecchiature con qualsiasi dimensione esterna superiore a 50 cm (apparecchiature di grandi dimensioni;
- Apparecchiature con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm (apparecchiature di piccole dimensioni);
- Piccoli dispositivi informatici e di telecomunicazioni con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm;
- Batterie;
- Batterie portatili, industriali e per autoveicoli.