In questo periodo, sempre più spesso, i clienti delle web agency inviano richieste per la risoluzione del proprio contratto in corso con l’agenzia adducendo come motivazione la pandemia da COVID-19.
In base al diritto italiano lo possono fare? Scopriamolo insieme.
La risoluzione del contratto causa pandemia: il contratto la permette?
Questo periodo storico non si sta rivelando facile per nessuno, né per i clienti ma nemmeno per le web agency. Ecco allora come queste ultime possono tutelarsi in campo professionale sulla base di quanto stabilisce in materia il diritto italiano.
La prima azione da fare è prendere in mano il contratto per verificare se sia presente o meno una clausola risolutiva espressa che dia la possibilità ad entrambe le parti di richiedere la risoluzione contrattuale per cause di forza maggiore.
Quali sono le cause di forza maggiore per cui può risolversi un contratto? Incendi, epidemie e terremoti.
Questa clausola rientra all’interno delle clausole vessatorie, ossia quelle clausole che prevedono la necessità di una doppia sottoscrizione del contratto.
Dopo questo primo esame, sei in grado di dire se le parti hanno reso possibile la risoluzione del contratto causa pandemia.
Se, invece, la clausola non c’è? Si passa ad analizzare la normativa del diritto italiano.
Cosa prevede il Codice Civile?
Se la clausola non c’è, devi immergerti all’interno del codice civile e appellarti alle norme che si occupano di sancire quando una delle due parti contrattuali può chiedere la risoluzione del contratto.
In particolare, una parte può chiedere la risoluzione se il contratto è diventato troppo oneroso per eventi straordinari o imprevedibili.
Possiamo dire con certezza che la pandemia all’interno della quale ci troviamo possa essere considerata un evento straordinario ed imprevedibile!
Tuttavia, la questione non è così semplice. Perché l’eccessiva onerosità deve essere valutata caso per caso.
La verifica è necessaria per dimostrare che tra la pandemia e il fatto che il contratto sia diventato eccessivamente oneroso esista un nesso di causalità.
Dopo questa valutazione, l’imprenditore ha la possibilità di chiedere la risoluzione.
Attenzione, stiamo parlando di possibilità, non di automaticità!
Secondo il codice civile, deve essere valutato anche un secondo elemento: l’oggetto del contratto.
Qui si aprono due strade in base alla prestazione che la web agency svolge per il cliente:
- Prestazione singola o una tantum: come, ad esempio, la creazione di un sito web;
- Servizio dilazionato nel tempo a fronte del pagamento di un canone: per esempio, la gestione dei social media aziendali o dell’advertising.
Nel caso in cui l’attività che l’agenzia web svolge per l’azienda cliente sia dilazionata nel tempo, la risoluzione non è possibile.
Come mai? Perché l’eccessiva onerosità sarebbe riferita solamente ai mesi nei quali ha avuto corso la pandemia. Nel nostro caso i mesi in questione sarebbero, per esempio, marzo, aprile, maggio e, se siamo sfortunati, giugno.
Ci sono alternative alla risoluzione del contratto causa pandemia?
Appurato che non sia così semplice chiedere una risoluzione del contratto causa pandemia, come si risolve la questione? Se il servizio è dilazionato nel tempo, l’imprenditore è costretto ad accettare una delle proposte alternative avanzate dall’agenzia:
- Sospensione del servizio: l’imprenditore si astiene dal pagamento di alcune mensilità come, ad esempio, aprile, maggio e giugno per poi ricominciare con il pagamento a luglio. In questo caso, la scadenza del contratto verrà prorogata dello stesso numero di mesi in cui è rimasto sospeso;
- Riduzione del servizio: riprendendo l’esempio appena fatto, supponiamo che di nuovo il servizio venga sospeso ad aprile per riprendere a luglio. In questo caso, diversamente dal precedente, la scadenza del contratto rimane la medesima e l’agenzia semplicemente rinuncia a ricevere il compenso per i mesi in questione.
Ecco cosa devi fare quando il cliente chiede la risoluzione del contratto
Ricapitolando, da web agency cosa deve fare quando il cliente avanza una richiesta simile?
Si aprono due strade:
- Il cliente ha diritto alla risoluzione: come agenzia devi inviare una PEC di accettazione all’imprenditore specificando le spese che hai dovuto sostenere per il servizio e chiedendo il rimborso;
- Il cliente non ha diritto alla risoluzione: devi ugualmente inviare una PEC motivando il rifiuto e proponendo la sospensione del servizio o la sua riduzione.
Se sei una web agency e ti trovi di fronte ad una richiesta di risoluzione del contratto causa pandemia, non esitare a contattarci. Il nostro team di professionisti ti aiuterà per superare al meglio questo periodo di emergenza.