Giro di vite per i lavoratori che usano scorrettamente internet dalla postazione lavorativa. Con la sentenza n. 27528/2014, la Cassazione si esprime in modo perentorio indicando come duplice il reato a cui va incontro chi usa internet durante le ore lavorative: appropriazione indebita e interruzione di pubblico servizio.
Così la cassazione ha risolto la diatriba tra un’azienda e un lavoratore che si appropriava, per scopi personali, della linea adsl dell’azienda stessa a cui prestava servizio. Egli, così facendo, non solo provocava un danno economico all’azienda, ma, interrompendo il servizio pubblico, staccava i servizi informatici dalla loro normale funzione di telegestione e monitoraggio degli impianti di pubblica amministrazione. “Approfittando dell’assenza dell’addetto all’ufficio ed avendo la disponibilità dei locali anche al termine delle attività di ufficio, invece di provvedere unicamente alle pulizie avesse scelto di utilizzare il computer per visitare siti pedopornografici” in seguito alla fondata esistenza di questa prova, che risulta in giudizio, l’imputato cade quindi in una duplice infrazione, causata non dall’utilizzo dell’oggetto-telefono ma dall’appropriazione “delle energie costituite da impulsi elettronici che erano entrate a far parte del patrimonio della parte offesa”, rappresentando, di fatto, un’ reato di appropriazione indebita costituita.
Pronunciandosi contro l’imputato, i Giudici della Cassazione, evidentemente, respingono la tesi della linea difensiva che evidenziava come, nei confronti della ditta in questione, non sarebbe stato causato alcun danno poiché il contratto Fastweb Flat prevedeva un costo periodico fisso per l’azienda. La seconda infrazione riscontrata dai Giudici è, come si è sottolineato in precedenza, quella di “interruzione di pubblico servizio”. L’imputato, infatti, utilizzando il computer per accedere a siti pornografici, ha interrotto il servizio pubblico dirottando verso scopi privati la gestione dell’impianto pubblico di illuminazione comunale, commettendo il reato di cui l’articolo 340 del codice penale.