Di chi è la responsabilità per i contenuti creati dai collaboratori delle web agency? E’ chiaro: è delle web agency.
Se un collaboratore esterno a cui si affida la gestione di un profilo social utilizzasse un’immagine protetta da copyright, se uno sviluppatore esterno non si accorgesse di un bug nel suo codice, ogni responsabilità nei confronti di terzi e del cliente sarebbe esclusivamente dell’agenzia.
Appare a questo punto fondamentale l’inquadramento del rapporto con il collaboratore e l’inserimento di importanti clausole di manleva nel contratto.
Il contratto deve indicare con chiarezza quali sono i compiti del collaboratore e i limiti all’oggetto del contratto (che poi corrispondono anche ai limiti delle responsabilità), gli obblighi di entrambe le parti e le modalità di esecuzione degli stessi.
Il collaboratore dev’essere tenuto a manlevare l’agenzia da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione dell’attività per cui viene incaricato e dev’essere tenuto al pagamento di ogni spesa sostenuta dalla web agency per colpa sua.
Inoltre, nella redazione del contratto, non bisogna sottovalutare gli aspetti relativi alla segretezza delle informazioni che il collaboratore assume nell’espletamento della propria mansione e agli obblighi di custodia con relativi adempimenti di security, soprattutto se ci sono di mezzo dati personali o database.
Infine, visto il rapporto diretto che spesso si viene a creare tra il collaboratore ed il cliente, è buona norma inserire tra le clausole un patto di non concorrenza, che limiti la possibilità per il collaboratore di stringere rapporti successivi con il cliente raggirando la web agency, fatte comunque salve le regole del libero mercato che, soprattutto in tema di professioni web oriented, non dovrebbero mai essere limitate.