Nel web business esistono principalmente tre tipi di contratti tra le web agency e le aziende che incaricano:
- il contratto di somministrazione
- il contratto d’opera
- il contratto di appalto.
Ora, a prescindere dal fatto che nessuno indichi che tipo di contratto si stia facendo firmare al proprio cliente, i rapporti giuridici tra le parti sono sempre e comunque regolati dalle norme relative a questi tre contratti. Insomma, legislativamente bisogna entrare in uno di questi tre schemi.
Sapere quale contratto è applicabile al vostro caso è molto importante per vari motivi, ma soprattutto per la garanzia che chi esegue il lavoro è obbligato a dare a chi lo incarica.
E quindi:
1) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Secondo l’art. 1559 del Codice Civile ” la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Si tratta del classico contratto di fornitura che spesso riguarda solo una parte dei servizi forniti ai clienti, anche all’interno di un rapporto più ampio. Si pensi all’hosting o all’housing, si pensi al seo se continuativo, si pensi alle campagne sem con una durata notevole ecc ecc. Durante l’intero periodo di fornitura del servizio, il somministrante avrà l’obbligo di fornire assistenza e garanzie su tutte le prestazioni effettuate e su eventuali strumenti necessari concessi a chi ne usufruisce. Tuttavia, qualunque forma di intervento potrà essere negata se non viene pagato il corrispettivo per la fornitura del servizio.
2) CONTRATTO D’OPERA
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” allora si parla di contratto d’opera (art.2222 del codice civile). Ipotizziamo per esempio la realizzazione di un software, di un’app o di un sito web, l’impostazione di una campagna, l’aggiornamento o l’implementazione di funzionalità ecc. Come opera la garanzia in questi casi? Chi incarica un professionista per la realizzazione di un’opera deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
3) CONTRATTO D’APPALTO
Secondo l’art.1655 del Codice Civile “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Come potete notare, i contratti d’opera e d’appalto sono molto simili, se non uguali, come oggetto e come fattispecie. La distinzione è affidata a variabili come l’importanza dell’opera da realizzare o la grandezza e l’organizzazione della società incaricata.
In caso di contratto di appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Il mio consiglio è sempre lo stesso: premunitevi di un contratto completo, serio, che tuteli i vostri diritti.
Troppo spesso le aziende arrivano da me con situazioni ormai compromesse che invece sarebbero state di semplicissima soluzione se solo avessero utilizzato una normale diligenza nel regolare il rapporto contrattuale.