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Il diritto d’autore tutela le opere di architettura?

Il diritto d’autore tutela le opere di architettura?
05/10/2018
Polimeni Legal

Louis Kahn, importante architetto statunitense, diceva:

“l’architettura non esiste, esistono invece le opere di architettura”

Nella realtà professionale, le opere di architettura si declinano in: progetti delle opere architettoniche, soluzioni architettoniche (come quelle, ad esempio, presentate in un bando di concorso) progetti preliminari, definitivi, esecutivi dell’opera, rendering (in formato elettronico) o disegni che incorporano il concept della costruzione o soluzione architettonica. Le opere dell’architettura includono anche gli immobili, principalmente edifici (anche mobili, si pensi alle architetture eco-sostenibili come i prefabbricati in materiali lignei), gli interior design che formano parte integrante dell’immobile, i parchi e i giardini, i piani regolatori urbanistici, i progetti dell’architettura urbana, così come i progetti di architettura museale (sia degli interni che degli esterni).

Ma quando tali opere sono tutelabili dalla legge sul diritto d’autore?  

Innanzitutto, la normativa sul diritto d’autore italiana e internazionale tutela le opere e i progetti dell’architettura a condizione che essi siano originali e creativi. Un’opera architettonica che presenti tali caratteristiche è protetta dal diritto d’autore dal momento della sua creazione e per un durata di cinquanta anni. Un’opera di architettura per essere creativa deve produrre un risultato formale svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale; non si può parlare di creatività quando si fa ricorso a forme necessitate dalla funzione dell’opera da realizzare.

Di conseguenza il carattere creativo, requisito sempre necessario per la tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito.

Applicando tali criteri interpretativi, ad esempio, la giurisprudenza nazionale ha considerato tutelabile da diritto d’autore un progetto preliminare con evidenti profili architettonici e urbanistici e che non sia solo strettamente tecnico-ingegneristico, ma anche un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile che abbia un seppur minimo grado di creatività.

Individuare l’opera architettonica quale opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore, permette altresì di riconoscere in capo all’autore o coautori, in un settore dove il lavoro in team è la regola, la titolarità di due tipologie di diritti:

1) diritti di sfruttamento economico;

2)  diritti morali;

Nel primo caso si intende che l’autore o i coautori sono i soggetti titolari dei diritti patrimoniali, in regime di comunione se si tratta di coautori, e dovranno pertanto autorizzare ogni forma di sfruttamento economico dell’opera, dalla sua riproduzione fotografica alla successiva diffusione su riviste, cataloghi, in caso contrario si incorrerebbe in una lesione dei diritti di esclusiva.

Nel secondo caso invece, si riconosce in capo all’autore la paternità dell’opera. In questo contesto i maggiori problemi potrebbero sorgere quando ci si trova a modificare un progetto di architettura già esistente. A tal proposito la legge italiana stabilisce che nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o all’opera già realizzata. Però, se all’opera è riconosciuto dalla competente autorità statale un importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni anche in termini di necessità di contemperare il legittimo interesse dell’architetto all’integrità artistica della propria opera.

Se si parla di diritto morale d’autore dell’autore di un’opera architettonica una precisazione importante riguarda il rapporto specifico tra committente e architetto: il committente in virtù del contratto di prestazione intellettuale sottoscritto con l’architetto non acquista il diritto d’autore sul progetto o sul disegno elaborato dal professionista, ma esclusivamente il diritto a vedere realizzata l’opera commissionata, quale pretesa contrattuale.

Inoltre, come per le altre opere protette, anche per le opere dell’architettura, quando le stesse sono realizzate con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più architetti che lavorano ad un unico progetto, il diritto d’autore appartiene a tutti gli architetti considerati coautori delle opere architettoniche in regime di comunione e sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione quanto ai diritti economici. Quanto alla difesa del diritto morale, essa può essere sempre esercitata individualmente da ciascun architetto e l’opera architettonica non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori-architetti.

E se un collega si appropria di un mio progetto e non si tratta di un lavoro in team?

Per dimostrare la mia ragione in giudizio ed essere tutelato dalla legge sul diritto d’autore si dovrà dimostrare:

E per i progetti di ingegneria?

Ben diversa è la questione per i progetti d’ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici. Questo tipo di lavori non possono essere protetti in base alla normativa sui brevetti, tuttavia agli autori è riconosciuta la titolarità di un diritto connesso, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, si tratta cioè di un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Pertanto, se il progetto che viene realizzato è particolarmente innovativo, qualora altri lo adottassero senza pagare il giusto compenso all’ideatore, questi potrebbe sempre agire contro di loro chiedendo quanto gli spetta. Per poter usufruire di questo tipo di protezione, è necessario inserire sul progetto o sul disegno una dichiarazione di riserva sui diritti di utilizzazione e depositare il progetto o il disegno stessi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per farlo occorre presentare un’apposita domanda in bollo, allegando il versamento delle tasse di concessione governativa ed il progetto completo di disegni e descrizione che deve presentare la dicitura “diritto al compenso per la realizzazione riservato.

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