Le sanzioni AGCOM
L’AGCOM esercita il potere di vigilanza,d'ufficio o su segnalazioni ex articoli 3 e 4 della delibera n. 451/20/CONS, in ordine all'osservanza, da parte degli operatori del mercato di comunicazioni elettroniche, delle prescrizioni vigenti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 481/95, è legittimata in via generale, dall'articolo 20 della legge quadro n. 481/95 ed in via speciale dalla L. n. 249/97 all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, ad applicare sanzioni, ordini o diffide.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 98 (commi 9,11 e 13 e seguenti modifiche), fornisce un range di riferimento min/max per la quantificazione dell'importo sanzionabile.
L'AGCOM svolge le funzioni sanzionatorie nelle materie rientranti nella propria competenza attraverso:
- il procedimento sanzionatorio, addivenendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative con provvedimento in forma di ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivato, e contenente l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Autorità giurisdizionale presso cui impugnare eventualmente l'atto. Il provvedimento è notificato alla parte ed altresì soggetto a pubblicazione sul sito web dell'Autorità. L'articolo 1, comma 26, della legge istitutiva n. 249/97, confermato dagli articoli 134 e 135 del d.lgs. n.104/2010, stabilisce la giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
- l'Autorità dispone anche del potere di sospensione del procedimento sanzionatorio se, ai sensi della legge n. 248/2006, il soggetto, al quale sia già stata notificata una contestazione, entro e non oltre i 30 gg successivi presenti una preliminare proposta di impegni condizionata inderogabilmente alla immediata cessazione della condotta che gli è stata contestata e a cui fa seguito, nei successivi 20 giorni, una proposta definitiva. In tal caso, e previa verifica di ammissibilità di quest'ultima, il procedimento sanzionatorio resta sospeso fino a definitiva verifica di corretta esecuzione degli impegni ed in tale ultimo caso definitivamente archiviato.
Come tutelarsi in caso di Sanzioni dell’Agcom
- Gli interessati possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione, anche per il tramite di un procuratore speciale informato sui fatti.
- L’audizione, comunicata con adeguato preavviso comunque non inferiore a 7 giorni, si svolge dinanzi al responsabile del procedimento, che redige il relativo verbale.
- I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento ovvero dal provvedimento che può essere adottato all’esito di quest’ultimo, hanno facoltà di intervenire, inoltrando un’apposita istanza contenente:
- a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax;
- b) adeguata motivazione in ordine all’interesse ad intervenire, anche con specifico riferimento al contributo che il richiedente può apportare all’istruttoria.
- Il responsabile del procedimento, valutate la fondatezza e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente se lo stesso può accedere agli atti del procedimento e presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Terminata l’istruttoria, il direttore trasmette all’organo collegiale competente la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio ovvero dichiara che non sussistono i presupposti per la sua adozione.
Nei casi in cui sia opportuno in considerazione della specificità della sanzione applicabile, l’organo collegiale può ascoltare l’interessato, disponendo per la trasmissione al medesimo degli 8 atti con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di memorie conclusive. In questi casi, il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato nella successiva riunione dell’organo collegiale.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai destinatari in esso indicati.
Nei casi in cui ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori ovvero ritenga di dover acquisire il parere del Servizio giuridico, l’organo collegiale trasmette gli atti all’unità organizzativa specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, l’organo collegiale può reiterare la richiesta. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine. Ove reiterata la richiesta, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 30 giorni
Proposta preliminare di impegni
Entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, a pena di decadenza, l’operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, purché abbia cessato la condotta oggetto di contestazione, può presentare alla Direzione competente una proposta preliminare di impegni, finalizzata a:
- migliorare le condizioni della concorrenza nel settore
- rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure.
La presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta nella sua versione definitiva.
La proposta definitiva
La proposta definitiva deve indicare:
- in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione
- deve prevedere la funzione di vigilanza in capo ad una struttura indipendente.
La proposta, una volta presentata, vincola l’operatore fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall’Autorità nel corso del procedimento.
I principali ruoli dell’AGCOM
Quanto alle funzioni proprie dell’AGCOM è principalmente un’autorità di “garanzia” con il compito di regolamentare, il settore dell’editoria,i settori delle poste, telecomunicazioni e dell’audiovisivo, assicurando la trasparenza e la concorrenza del mercato, oltre che la tutela dei consumatori e degli utenti. L’AGCOM è chiamata a vigilare sulla concreta attuazione dell’art. 21 della Costituzione: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Nello specifico, tale attività si esplica:
- nella tutela della libertà di comunicazione dei cittadini, intesa come libero accesso ed utilizzo delle reti e dei servizi di comunicazione
- nella regolamentazione e vigilanza dei sondaggi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa
- nella tutela della libera iniziativa economica e della concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni, essendo stati attribuiti all’AGCOM ampi poteri di carattere regolamentare e sanzionatorio, anche in materia tariffaria
- nella tutela degli utenti e consumatori ha assunto una particolare efficacia, potendo esplicarsi anche attraverso provvedimenti preventivi e d’urgenza nei confronti di tutti gli operatori
- nella tutela del diritto d’autore, stante il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.lgs n. 70/2003 e successive modifiche.
Conclusioni
In conclusione il supporto di un Avvocato esperto in comunicazione sul web, può essere fondamentale quando si tratta di sapere come reagire alle eventuali sanzioni dell’AGCOM.