diritto d\u2019autore<\/a> riconosce che la paternit\u00e0 dell\u2019opera si acquista dal momento della creazione della stessa. Non esiste alcuna previsione normativa che impone un obbligo in capo all\u2019autore di adempiere a specifiche modalit\u00e0 procedurali per registrare un\u2019opera e potersi dichiarare suo autore.<\/p>\n\n\n\nI problemi nascono quando l\u2019autore deve provare la sua paternit\u00e0 di fronte a tutti. Si tenga presente che esiste una generale presunzione di legge, la quale statuisce che viene reputato autore dell\u2019opera, salvo prova contraria, chi \u00e8 in essa indicato come tale, nelle forme d\u2019uso, ovvero \u00e8 annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell\u2019opera stessa. Quindi sebbene ci si possa astenere da qualunque formalit\u00e0 in seguito alla composizione, se un domani si avesse bisogno di dimostrare legalmente la paternit\u00e0 di quell\u2019opera durante un processo nei confronti di qualcun altro che afferma la stessa cosa, dovrei provare di esserne io l\u2019autore, da un dato tempo in poi.<\/p>\n\n\n\n
Questo significa che, sebbene la legge italiana non mi obblighi a registrazioni, depositi, ecc., la stessa per\u00f2 mi impone di supportare il mio diritto di fronte a un giudice, con prove valide che accertino la mia precedenza temporale nella creazione. Esistono vari modi per provare legalmente di essere autori delle proprie opere: deposito SIAE, raccomandata, validazione da parte di enti pubblici, deposito presso societ\u00e0 straniere, deposito dell\u2019esemplare, in Prefettura, archivio di stato, discoteca di stato e servizi di marcatura temporale.<\/p>\n\n\n\n
Tuttavia non tutte le prove qui sopra elencate si equivalgono, ma ogni tipologia ha una forza diversa e tra queste, qual \u00e8 il valore della marcatura temporale e della PEC per proteggere il copyright?<\/p>\n\n\n\n
La marcatura temporale <\/strong>\u00e8 quel procedimento digitale che permette di inserire all\u2019interno di qualsiasi tipo di file, anche se \u00e8 preferibile il formato pdf, una stringa di metadati indicante una data certa. Non \u00e8 necessario che i documenti\/file siano firmati digitalmente. Il servizio di marcatura utilizza le funzioni di hashing, dove per hash si intende una sorta di impronta digitale che permette di identificare in maniera univoca uno specifico documento.<\/p>\n\n\n\nL\u2019apposizione di tale marca temporale produce l\u2019effetto giuridico di attribuire al documento, o a pi\u00f9 documenti contenuti in un unico file, data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. Sono sempre pi\u00f9 diffusi in Internet servizi di marcatura temporale ad un costo modesto che offrono un procedimento informatico di certificazione in genere sufficientemente affidabile. Essendo poi la marca temporale un tipo di firma digitale, la legge italiana le riconosce una validit\u00e0 legale limitata nel tempo, rinnovabile, entro la scadenza, ma ovviamente con un\u2019ulteriore spesa e procedura di marcatura.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre c\u2019\u00e8 il rischio che se si mette la propria opera nelle mani di privati \u00e8 sempre possibile che questi, prima o poi, cessino la propria attivit\u00e0: ci si pu\u00f2 ritrovare con un deposito da doversi rifare presso qualcun altro (con altre spese, procedure, ecc.) a causa della possibile perdita di valore probatorio del deposito precedente; il deposito successivo potrebbe sempre subire la sorte del precedente, rischiando di rinviare per l\u2019ennesima volta la data certa di creazione tanto che non sempre i fornitori del servizio indicano cosa accadrebbe nel caso di cessata attivit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n
La Posta Elettronica Certificata <\/strong>\u00e8 invece un sistema di comunicazione in grado di attestare l\u2019invio e l\u2019avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. In particolare \u00e8 interessante ricordare come sia stato sancito un principio di equipollenza tra la PEC e la Raccomandata a\/r, che garantisce l\u2019opponibilit\u00e0 a terzi dell\u2019avvenuta consegna. In particolare la data e l\u2019ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso tramite PEC sono opponibili ai terzi.<\/p>\n\n\n\nQuesta forma di comunicazione, detta \u201ccertificata\u201d poggia su di un sistema che consente di dare valore legale ad una mail (ed eventuali allegati), attraverso un meccanismo in cui un gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta circa l\u2019avvenuta spedizione e consegna del messaggio, certificando che il messaggio \u00e8 stato spedito, consegnato e non alterato. Dunque attraverso la PEC, inviata anche a s\u00e9 stessi, \u00e8 possibile attestare data e ora certa e darvi dignit\u00e0 legale oltre che provare l\u2019integrit\u00e0 tanto dei contenuti quanto degli allegati che acquisiscono il medesimo valore legale della scrittura privata.<\/p>\n\n\n\n
Affinch\u00e9 questi siano considerati originali \u00e8 necessario apporre la firma digitale sul documento PDF consente non solo di verificare l\u2019identit\u00e0 di chi ha firmato il documento, ma anche di essere certi che il contenuto del PDF non sia stato modificato dopo la firma stessa, cosa non possibile con altri formati come il DOC di Word. Non mancano tuttavia voci critiche sull\u2019effettiva sicurezza della PEC, senza contare che la certezza della PEC \u00e8 garantita solo in Italia, poich\u00e9 all\u2019estero bisogner\u00e0 effettuare una valutazione caso per caso.<\/p>\n\n\n\n
In conclusione c\u2019\u00e8 da dire che sebbene la posta elettronica non certificata non offra sufficienti garanzie probatorie, la P.E.C. consentir\u00e0 di avere una data certa perlomeno di invio del file, che ai fini probatori \u00e8 quanto basta, e che al fine garantire la certezza dei contenuti e degli allegati si potr\u00e0 ricorrere alla PEC ampliata.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Marziale gi\u00e0 nell\u2019Ottanta dopo Cristo si lamentava di un tizio che recitava i suoi versi dicendo di averli scritti lui. Il plagio, a quanto pare, \u00e8 una pratica che \u00e8 sempre esistita ed \u00e8 quella che pi\u00f9 di tutte sembra non essere perdonata dal pubblico. Possiamo accettare un autore immorale, un autore malvagio, ma non […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":[],"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"meta_box":{"page-header-img":false,"page-header-desc":"","page-indice":"0"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=404"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":405,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/404\/revisions\/405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}