vendita on-line<\/a> di un oggetto (o di un servizio), per poi non consegnarlo e, al tempo stesso, si renda irreperibile, non si pu\u00f2 pi\u00f9 parlare solo di semplice illecito civile n\u00e9 si pi\u00f2 parlare solamente di inadempimento del contratto di compravendita.<\/p>\n\n\n\nSecondo i giudici, infatti, la mancata consegna dell\u2019oggetto (o il mancato espletamento di un servizio) e la contemporanea irreperibilit\u00e0 del venditore, sono chiari segnali della presenza del dolo, cio\u00e8 la volont\u00e0 del soggetto di non adempiere agli obblighi contrattuali gi\u00e0 dal momento dell\u2019offerta on-line. In sostanza, in casi del genere, si applica l\u2019art. 640 del codice penale, per l\u2019appunto quello relativo alla truffa, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.<\/p>\n\n\n\n
Non pi\u00f9, dunque, la condanna a restituire quanto pagato e\/o all\u2019eseguire l\u2019obbligazione, bens\u00ec la configurazione di un reato penale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Sostanzialmente la Cassazione con questa sentenza ha voluto sottolineare la gravit\u00e0 del comportamento del venditore in quanto del tutto assimilabile ai raggiri che avvengono quotidianamente sul territorio, al di l\u00e0 degli strumenti messi in campo per ottenere illegalmente soldi o oggetti.<\/p>\n\n\n\n
Al consumatore viene cos\u00ec fornita una potente arma per ottenere i propri diritti anche quando si trova ad operare sul web, infatti un venditore malintenzionato sa che rischia non una semplice ammenda, bens\u00ec (oltre alla restituzione di quanto carpito fraudolentemente) una pena detentiva. <\/p>\n\n\n\n
Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Infatti, una sentenza, anch\u2019essa molto recente (la 17937\/17), ha stabilito un altro importantissimo principio che, sommato al precedente, rende l\u2019azienda che opera online ancora pi\u00f9 esposta ad aggravamenti in caso inadempimento di degli obblighi assunti con gli utenti tramite web, in caso si renda poi irreperibile. Infatti, secondo la Corte, la distanza fisica che esiste tra colui che mette in vendita l\u2019oggetto e chi vuole acquistarlo, \u00e8 un elemento che pone il venditore in una posizione di maggiore forza rispetto all\u2019acquirente.<\/p>\n\n\n\n
Questa circostanza, in caso di condanna, farebbe scattare l\u2019aggravante generica di cui all\u2019art. 61 del codice penale che potrebbe aumenterebbe la pena di un terzo rispetto a quella genericamente prevista per la truffa.<\/p>\n\n\n\n
Pertanto, d\u2019ora in poi, chi opera online deve avere un\u2019attenzione ancor maggiore alla puntualit\u00e0 dell\u2019adempimento e, soprattutto, all\u2019assistenza all\u2019utente successiva all\u2019acquisto in caso di problemi con la spedizione, con la disponibilit\u00e0 del prodotto o con l\u2019esecuzione del servizio. Mai scomparire! Una risposta va sempre fornita, altrimenti \u00e8 truffa aggravata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Con due recenti sentenze, la Cassazione, ha stabilito due principi destinati ad aumentare sensibilmente gli strumenti di difesa da parte di chi acquista online. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza 18821\/17 ha stabilito che nel momento in cui un venditore incassi in anticipo il corrispettivo per la vendita on-line di un oggetto (o di un […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":[],"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"meta_box":{"page-header-img":false,"page-header-desc":"","page-indice":"0"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=427"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":428,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions\/428"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}