reputazione personale<\/a>\u201d ma doveva riguardare soltanto la \u201creputazione professionale\u201d cos\u00ec come dichiarava il Direttore Generale.<\/p>\n\n\n\nLa Corte di Cassazione respinge la prima censura sottolineando che la notizia era \u201cdistorta e incompleta dei fatti\u201d cos\u00ec come dichiarato dal Tribunale di Roma. Il comunicato dell\u2019associazione si trasformava in diffamatorio nel momento in cui l\u2019inchiesta nei confronti del Direttore Generale si chiudeva in favore dello stesso e del suo collaboratore. Quindi, secondo la Corte di Cassazione, \u00e8 evidente come il mancato aggiornamento sia di per s\u00e9 diffamatorio, anche se la notizia del proscioglimento dell\u2019indagato viene data nello stesso sito ma in un\u2019altra sezione e pagina web.<\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda la seconda motivazione, la censura della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, il quale, secondo la ricorrente, si \u00e8 \u201cpronunciato su una domanda non formulata, incorrendo in vizio di ultrapetizione\u201d non viene accolta in quanto, come sottolineato dal Tribunale di Roma il \u201cpregiudizio alla reputazione \u00e8 stato avvertito dal prof. G. in ogni ambito della sua vita di relazione, ma con particolare intensit\u00e0 e sofferenza nell\u2019ambito professionale\u201d e quindi si evidenza come il disagio colpisca tutti gli ambiti relazionali.<\/p>\n\n\n\n
Una sentenza che sembra pendere come una spada di damocle sul lavoro dei giornali online. Seppur il principio di essa \u00e8 corretto, questa sentenza si scontra inevitabilmente con la pratica delle testate online, che dovranno accertarsi continuamente della validit\u00e0 di ogni vecchia notizia presente nel server. E\u2019 evidente come il precedente creato da questa sentenza render\u00e0 assai complicato il lavoro dei siti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Un bel grattacapo per i giornali online. La Corte di Cassazione torna a parlare di reputazione online e stabilisce i termini della diffamazione nel mancato aggiornamento di una notizia riferita ad un indagato successivamente prosciolto. Con la sentenza n. 27535 del 30 dicembre 2014 si stabilisce infatti che \u00e8 reato dare una notizia riferita all\u2019apertura di un\u2019inchiesta senza poi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Archivi aggiornati per le testate online? \u2013 Polimeni Legal"},"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"meta_box":{"page-header-img":false,"page-header-desc":"","page-indice":"0"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/503"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=503"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/503\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":504,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/503\/revisions\/504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.polimeni.legal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}