{"id":522,"date":"2014-03-26T06:40:00","date_gmt":"2014-03-26T06:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=522"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"esperto-privacy-consulenza-su-spamming","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/esperto-privacy-consulenza-su-spamming\/","title":{"rendered":"Esperto Privacy \u2013 Consulenza su spamming"},"content":{"rendered":"\n
Lo spamming \u00e8 l\u2019invio indiscriminato di grosse quantit\u00e0 di messaggi di posta elettronica indesiderata, tramite Internet, a lunghi elenchi di indirizzi solitamente a scopo pubblicitario e commerciale.<\/p>\n\n\n\n
Il c.d. \u201ccodice privacy\u201d (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in sede di riordino delle varie disposizioni gi\u00e0 esistenti sul tema e nel recepire la direttiva 2002\/58\/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha dettato una analitica disciplina in tema di comunicazioni commerciali indesiderate.<\/p>\n\n\n\n
La norma di riferimento (art. 130) \u00e8 improntata a due principi cardine:<\/p>\n\n\n\n
a) l\u2019invio per fini di marketing<\/a> di comunicazioni tramite sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica<\/a>, SMS ed MMS \u00e8 legittimo soltanto con il consenso preventivo dell\u2019interessato;<\/p>\n\n\n\n b) il comma 4 dell\u2019art. 130, in linea con la direttiva, disciplina poi una ipotesi particolare: nel solo caso in cui un soggetto, acquisite legittimamente le coordinate di posta elettronica di un interessato nell\u2019ambito della instaurazione di un rapporto contrattuale, utilizzi poi quell\u2019indirizzo per commercializzare \u201cpropri servizi o prodotti analoghi\u201d, allora non \u00e8 necessario il consenso preventivo, fatta salva comunque la possibilit\u00e0 per l\u2019interessato di opporsi in ogni momento al trattamento.<\/p>\n\n\n\n La violazione dell\u2019art. 130 costituisce illecito penale e prevede la reclusione fino a due anni (art.167 D.lgs. 196\/03). Tracce di norme anti-spamming si rinvengono anche in altre disposizioni normative, come il il D.Lgs. 70\/03 (art. 9) in materia di commercio elettronico, il il D.Lgs 190\/05 (art.15) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, il recentissimo D.Lgs. 206\/05 c.d. \u201cCodice del consumo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Da questo quadro normativo si evince l\u2019atteggiamento del legislatore (in linea con tutti i paesi dell\u2019occidente) che si abbatte fortemente contro la prassi dello spamming che, con il mezzo globale di Internet e la semplicit\u00e0 d\u2019uso dell\u2019e-mail, ha recentemente assunto dimensioni rilevanti tramite tecniche che riescono anche a superare le barriere tecnologiche che i provider stanno tentando di innalzare per arginare il fenomeno.<\/p>\n\n\n\n La semplice analisi di questo escursus<\/em> normativo dell\u2019ultimo triennio \u00e8 sufficiente a ritenere gravante sul gestore dei siti web, che invia indiscriminatamente e-mail per pubblicizzare il proprio sito internet, la responsabilit\u00e0 per violazione delle normative anti-spamming.<\/p>\n\n\n\n Il fenomeno \u00e8 rilevante anche dal punto di vista civilistico ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c., sotto il profilo del danno sia patrimoniale che morale.<\/p>\n\n\n\n Infatti il 10 giugno 2004 il Giudice di Pace di Napoli ha riconosciuto il diritto al risarcimento in caso di subita violazione della privacy per posta elettronica indesiderata, condannando un\u2019azienda che vendeva articoli sportivi online e che aveva inviato e-mail pubblicitarie a soggetti che non avevano mai prestato il consenso a tale uso dei propri dati personali<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Nella motivazione della sentenza si legge tra l\u2019altro che l\u2019invio di posta elettronica indesiderata \u00e8 illegittimo sotto due profili: \u201cda un lato per la scorrettezza e l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento dei dati personali e dall\u2019altro perch\u00e9 provoca una illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario, e ci\u00f2 costituisce una lesione della sua riservatezza, come stabilito anche dal Garante per la Privacy<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Il giudice ha inoltre comminato la pena accessoria della pubblicazione della condanna su quotidiani (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero) e sui settimanali Panorama ed Espresso.<\/p>\n\n\n\n La sentenza stabilisce il precedente giuridico del danno da spamming, lesivo del diritto alla riservatezza personale, e quindi apre le porte per una pi\u00f9 efficace tutela contro un fenomeno che ha raggiunto in tutto il mondo dimensioni allarmanti arrecando danni alle imprese e ai singoli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lo spamming \u00e8 l\u2019invio indiscriminato di grosse quantit\u00e0 di messaggi di posta elettronica indesiderata, tramite Internet, a lunghi elenchi di indirizzi solitamente a scopo pubblicitario e commerciale. 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