{"id":528,"date":"2014-03-26T07:54:00","date_gmt":"2014-03-26T07:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=528"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"consulenza-link-a-contenuti-illeciti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/consulenza-link-a-contenuti-illeciti\/","title":{"rendered":"Consulenza link a contenuti illeciti"},"content":{"rendered":"\n
Si discute in dottrina sulla responsabilit\u00e0 di chi, promuovendo tramite link altri siti internet, e dunque il loro contenuto, vada a configurare una fattispecie di diffusione<\/em> dei contenuti stessi del sito linkato, qualora questi rientrino in una delle categorie in violazione di una norma di Legge.<\/p>\n\n\n\n Non esistendo una normativa a riguardo, non resta che osservare se, la giurisprudenza, nei pochi casi del genere, abbia o meno considerato il link come \u201cdiffusione\u201d o \u201cdistribuzione\u201d dei contenuti del sito a cui punta il collegamento.<\/p>\n\n\n\n La quinta sezione penale del Tribunale di Milano, con sentenza del 18 marzo 2004, si \u00e8 pronunciata sull\u2019applicazione dell\u2019art. 600-ter del codice penale (reato di pornografia minorile) nei confronti di un soggetto titolare di un sito web, per aver distribuito, divulgato e pubblicizzato a mezzo del proprio sito immagini e filmati pedo-pornografici tramite link.<\/p>\n\n\n\n In realt\u00e0 il caso, gi\u00e0 prima facie<\/em>, non sembra poter configurare una responsabilit\u00e0 del titolare del sito contenete il link, poich\u00e8 lo stesso link era contenuto in un elenco di collegamenti ipertestuali, la cui descrizione e la cui URL (indirizzo del sito) venivano inseriti dal webmaster del sito linkato.<\/p>\n\n\n\n In tal caso si rientrerebbe nella fattispecie di esonero di responsabilit\u00e0 per contenuti inseriti da terzi (v. cap.2).<\/p>\n\n\n\n Ma quello che a noi rileva \u00e8 l\u2019importante principio stabilito in sentenza secondo cui, in assenza di elementi che suffraghino la conoscenza o il diretto coinvolgimento nell\u2019attivit\u00e0 illecita altrui, il semplice collegamento ipertestuale ad un altro sito non comporta alcuna responsabilit\u00e0 per l\u2019eventuale contenuto del sito web richiamato, n\u00e9 alcun obbligo di controllo sulle informazioni ivi contenute e divulgate.<\/p>\n\n\n\n E\u2019 chiaro dunque che se il webmaster<\/a> inserisce un link a delle pagine riconoscibili come sito di download di mp3 o contenenti immagini pedopornografiche, sar\u00e0 pienamente responsabile della \u201cdiffusione\u201d di questi contenuti.<\/p>\n\n\n\n Qualora invece il link punti ad un portale, che tra i tanti contenuti, contiene files mp3, o immagini<\/a> protette da copyright (il webmaster linkante non \u00e8 tenuto a verificare se le immagini contenute in un altro sito siano o meno autorizzate), il webmaster non sar\u00e0 responsabile per la diffusione dei contenuti illeciti.<\/p>\n\n\n\n Dovr\u00e0 dunque essere valutato volta per volta se, ad esempio dall\u2019home page del sito linkato, applicando la diligenza necessaria e qualificata, sia stato possibile o meno essere al corrente del fatto che quel determinato sito web distribuisca materiale illecito.<\/p>\n\n\n\n