{"id":532,"date":"2014-03-26T07:54:00","date_gmt":"2014-03-26T07:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=532"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"esperto-privacy-per-siti-web","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/esperto-privacy-per-siti-web\/","title":{"rendered":"Esperto privacy per siti web"},"content":{"rendered":"\n

Il titolo III della seconda parte del d.lgs. 196\/03 \u00e8 dedicato alle sanzioni.<\/p>\n\n\n\n

Si configura illecito amministrativo se il webmaster omette l\u2019informativa di cui all\u2019art.13 oppure se essa \u00e8 valutata inidonea.<\/p>\n\n\n\n

In tal caso, se i dati trattati sono dati personali, la violazione \u00e8 punita con il pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro.<\/p>\n\n\n\n

Se la fattispecie riguarda invece dati sensibili<\/a>, le sanzioni sono ovviamente pi\u00f9 pesanti e possono arrivare ad un massimo di trentamila euro (art.161 Codice Privacy).<\/p>\n\n\n\n

Trova molta applicazione per lo specifico campo delle reti telematiche anche l\u2019art.165 che prevede la possibilit\u00e0 che alle suddette sanzioni possa essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento del garante in pi\u00f9 giornali.<\/p>\n\n\n\n

Costituisce invece illecito penale la violazione dell\u2019art.23 sul consenso dell\u2019interessato, e l\u2019art.167 prevede, se dal fatto deriva nocumento, la reclusione da sei a diciotto mesi.<\/p>\n\n\n\n

Per quanto riguarda le misure di sicurezza invece, il Codice della Privacy stabilisce nell\u2019art.169 che \u201cChiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall\u2019articolo 33 \u00e8 punito con l\u2019arresto sino a due anni o con l\u2019ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ma nel secondo comma il Legislatore riduce la portata di questa norma stabilendo che all\u2019atto dell\u2019accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, \u00e8 impartita a chi non ha adottato le misure minime di sicurezza una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessit\u00e0 o per l\u2019oggettiva difficolt\u00e0 dell\u2019adempimento e comunque non superiore a sei mesi.<\/p>\n\n\n\n

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l\u2019adempimento della prescrizione, l\u2019autore del reato \u00e8 ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell\u2019ammenda stabilita per la contravvenzione. L\u2019adempimento<\/a> e il pagamento estinguono il reato.<\/p>\n\n\n\n

Ipotizzando dunque un eventuale furto di dati da parte di un hacker che si introduce all\u2019interno del sistema, il webmaster non sar\u00e0 responsabile se avr\u00e0 adottato le misure minime previste dall\u2019art.34 lettera e) Codice Privacy, proteggendo gli strumenti elettronici e i dati rispetto a trattamenti illeciti, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, e considerando inoltre le misure del disciplinare tecnico dell\u2019allegato B dello stesso d.lgs..<\/p>\n\n\n\n

Detto allegato prevede che i dati personali vadano protetti contro il rischio di intrusione e dell\u2019azione di programmi di cui all\u2019art. 615-quinquies del codice penale, mediante l\u2019attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale (punto 16) e che gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita\u2019 di strumenti elettronici e a correggerne difetti siano effettuati almeno annualmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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