{"id":537,"date":"2014-03-26T07:58:00","date_gmt":"2014-03-26T07:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=537"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"link-ingannevoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/link-ingannevoli\/","title":{"rendered":"Link ingannevoli"},"content":{"rendered":"\n

Un link ingannevole<\/a> \u00e8 un collegamento ipertestuale che conduce a pagine web che non contengono il materiale descritto nel link.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019ottica da cui dev\u2019essere vista l\u2019eventuale responsabilit\u00e0 del webmaster \u00e8 quella della pubblicit\u00e0 ingannevole prevista dal recentissimo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il c.d. \u201cCodice del Consumo\u201d, che ha completamente abrogato il Decreto Legislativo 74\/1992 in materia di pubblicit\u00e0 ingannevole e comparativa.<\/p>\n\n\n\n

Si legge nel testo normativo che la pubblicit\u00e0 deve essere palese, veritiera e corretta, (art.19 comma 2) e che per pubblicit\u00e0 si intende \u201cqualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi<\/em>\u201d (Art. 20 comma 1 lettera a)).<\/p>\n\n\n\n

E\u2019 gi\u00e0 evidente, dopo questa breve introduzione che gli unici webmaster coinvolti sono quelli che agiscono nell\u2019esercizio di una qualunque attivit\u00e0 di tipo commerciale.<\/p>\n\n\n\n

Sembrerebbe che la pagina a cui punta il link dovrebbe essere l\u2019oggetto dell\u2019 attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Ma l\u2019art. 20 lettera b) del decreto legislativo in questione, nel descrivere la pubblicit\u00e0 ingannevole, include saggiamente nella definizione, non solo ogni messaggio pubblicitario con le caratteristiche poi descritte, ma anche \u201cla sua presentazione\u201d (la presentazione del messaggio, quindi la presentazione della successiva pagina che a sua volta propone l\u2019acquisto), e sembrerebbe essere proprio il caso del link.<\/p>\n\n\n\n

Sembra invece da escludersi, nel configurare l\u2019attivit\u00e0 commerciale del webmaster cos\u00ec come richiesta perch\u00e9 sussista la \u201cpubblicit\u00e0\u201d, l\u2019essere semplicemente titolare di un sito internet che guadagna in base agli accessi (fattispecie molto diffusa).<\/p>\n\n\n\n

In tal caso non sembrerebbe rientrarsi nell\u2019ipotesi in cui l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 commerciale sia anche l\u2019oggetto della presentazione del prodotto tramite il link, poich\u00e9 per configurarsi la \u201cpubblicit\u00e0\u201d il messaggio pubblicitario deve rimandare al prodotto di cui l\u2019utente internet \u00e8 \u201cacquirente\u201d. L\u2019attivit\u00e0 dei siti che vivono di pubblicit\u00e0 \u00e8 invece di ben altra natura, ed in questo caso, un link ad un\u2019altra pagina del sito, pur se ingannevole, non ha lo scopo di \u201cvendere\u201d nulla al navigatore (bens\u00ec di vendere in base agli accessi pi\u00f9 pubblicit\u00e0 nelle proprie pagine agli investitori ed in tal caso potrebbe configurarsi una responsabilit\u00e0 contrattuale nei confronti degli stessi).<\/p>\n\n\n\n

Le sanzioni e la tutela dei consumatori \u00e8 prevista dall\u2019art. 26 del decreto legislativo in oggetto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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