{"id":547,"date":"2014-03-26T08:01:00","date_gmt":"2014-03-26T08:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=547"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"consulenza-legale-su-musica-canzoni-video-su-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/consulenza-legale-su-musica-canzoni-video-su-internet\/","title":{"rendered":"Consulenza legale su musica, canzoni, video su Internet"},"content":{"rendered":"\n

L\u2019innovazione tecnologica che ha trasformato musica e filmati da riproduzioni \u201canalogiche\u201d a \u201cdigitali\u201d ha enormemente favorito lo scambio e la diffusione di tale opere tramite la rete Internet.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019attuazione pratica della distribuzione, complice anche spesso l\u2019identit\u00e0 di target tra il web e la musica ed il cinema, ha raggiunto dimensioni spropositate, arrivando a mettere in crisi le case discografiche e cinematografiche ed inducendo le stesse a discutere soluzioni alternative per la diffusione dei loro prodotti.<\/p>\n\n\n\n

Il fenomeno sembra assolutamente irreversibile, visto anche il fallimento di discutibili sistemi di protezione nei supporti digitali volti all\u2019impedimento di duplicazione del prodotto.<\/p>\n\n\n\n

E\u2019 da considerarsi chiaramente illegittima la distribuzione gratuita di musica via Internet se non autorizzata espressamente dall\u2019autore<\/a>, come ad esempio la possibilit\u00e0 data all\u2019utente di scaricare da un sito brani in formato mp3 protetti da diritto d\u2019autore.<\/p>\n\n\n\n

Un caso particolare \u00e8 rappresentato invece dai files denominati MIDI, spesso utilizzati, viste le loro piccole dimensioni per il download, come sottofondi musicali di molti siti web.<\/p>\n\n\n\n

In questo caso solitamente non \u00e8 l\u2019autore dell\u2019opera originaria (della canzone) a realizzarli, ma un terzo che li rielabora, con strumenti e ritmi anche diversi, acquistandone la paternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

In questo caso \u00e8 necessario il consenso del \u201crielaboratore\u201d dell\u2019opera, ma \u00e8 necessario che costui abbia ricevuto l\u2019autorizzazione a rielaborare dal titolare dei diritti dell\u2019opera originale che \u00e8 titolare del diritto esclusivo di elaborare (art.18 comma II 633\/41).<\/p>\n\n\n\n

Il discorso \u00e8 pi\u00f9 semplice e chiaro per i testi delle canzoni, valendo quanto detto nel paragrafo precedente per le opere testuali in genere.<\/p>\n\n\n\n

Essi non possono dunque essere riprodotti senza l\u2019espressa autorizzazione del titolare dei diritti economici, fatte salve le eccezioni gi\u00e0 viste di cui all\u2019 art.70 comma I, l.633\/41 e con le prescrizioni previste dal comma  III dello stesso articolo.<\/p>\n\n\n\n

Analoga tutela infine si applica alle opere cinematografiche ed ai filmati.<\/p>\n\n\n\n

Anche in quest\u2019ambito, come per la musica in mp3, il fenomeno sta assumendo dimensioni inimmaginabili fino a poco tempo fa. I formati di compressione (come DIVX o MPEG) consentono di realizzare filmati, anche di lunga durata, con dimensioni molto ridotte e quindi facilmente distribuibili in rete. In questo caso ha contribuito molto anche l\u2019avanzare delle nuove tecnologie di connessione, come l\u2019ADSL e la fibra ottica, che, raggiungendo bande di connessione molto elevate, consentono di trasferire sul computer molti pi\u00f9 dati in meno tempo, consentendo cos\u00ec un pi\u00f9 rapido download dei filmati.<\/p>\n\n\n\n

Tornando alla tutela del diritto d\u2019autore, c\u2019\u00e8 da considerare che spesso le opere cinematografiche sono dette opere collettive <\/em>e per tanto la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell\u2019ultimo dei coautori (art.32 l.633\/41).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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