{"id":555,"date":"2014-03-26T08:05:00","date_gmt":"2014-03-26T08:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=555"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"consulente-sullinformazione-e-leditoria-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/consulente-sullinformazione-e-leditoria-online\/","title":{"rendered":"Consulente sull\u2019informazione e l\u2019editoria online"},"content":{"rendered":"\n

All\u2019interno dell\u2019operazione di normativizzazione della rete che si sta tentando di realizzare in quest\u2019ultimo decennio, uno degli aspetti che ha fatto pi\u00f9 discutere \u00e8 il rapporto tra internet e informazione e, di conseguenza, tra siti web e stampa.<\/p>\n\n\n\n

Per molto tempo si \u00e8 discusso sull\u2019applicabilit\u00e0 della legge sulla stampa, l\u2019atavica legge 8 febbraio 1948 n. 47, ai siti web. Gli effetti principali di tale analogia erano da una parte l\u2019individuazione di un responsabile editoriale per ogni sito web, e dall\u2019altra la registrazione obbligatoria per ogni testata.<\/p>\n\n\n\n

Equiparando il gestore di un sito Internet ad un responsabile editoriale, si pu\u00f2 infatti ipotizzare l\u2019applicazione delle norme (art.57 c.p.) sui reati commessi a mezzo di stampa, e attribuire cos\u00ec al provider l\u2019obbligo di verificare la legittimit\u00e0 di tutto il materiale pubblicato sul proprio server, compreso quello inviato da terzi.<\/p>\n\n\n\n

In quest\u2019ottica, il provider diverrebbe corresponsabile dell\u2019illecito del terzo utente sulla base di una culpa in vigilando, consistente nel mancato adempimento dell\u2019obbligo di controllo del materiale inviato sul proprio server.<\/p>\n\n\n\n

Ma in quanto alla responsabilit\u00e0 per i contenuti nei siti \u201cinformativi\u201d, rimandiamo al paragrafo successivo.<\/p>\n\n\n\n

Qui si vuole invece porre l\u2019attenzione su eventuali obblighi che la Legge sembrerebbe imporre al webmaster qualora all\u2019interno delle proprie pagine web svolga un\u2019attivit\u00e0 in qualche modo di \u201cInformazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019argomento, prima oggetto di dibattiti esclusivamente sull\u2019eventuale analogia applicabile al binomio internet \u2013 stampa, \u00e8 stato regolato in modo specifico dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 recante \u201cNuove norme sull\u2019editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1981, n. 416\u201d.<\/p>\n\n\n\n

E\u2019 proprio l\u2019art.1 di questa nuova legge a sancire il principio secondo il quale i siti internet \u201cinformativi\u201d vengono assimilati alla stampa.<\/p>\n\n\n\n

Si legge infatti nel testo legislativo che \u201cPer \u00abprodotto editoriale\u00bb, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Il dettato della legge \u00e8 chiarissimo e continua stabilendo che \u201cNon costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all\u2019informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico\u201d <\/em>, ed ancora al terzo comma si legge: \u201cAl prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all\u2019 articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicit\u00e0 regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, \u00e8 sottoposto, altres\u00ec, agli obblighi previsti dall\u2019articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

Il quadro \u00e8 completo. E\u2019 chiara l\u2019intenzione del legislatore che esclude dall\u2019applicazione della legge i siti \u201cnon informativi\u201d e i siti (seppur informativi) destinati ad uso aziendale anche se rivolti al pubblico. Il campo si restringe dunque ai soli siti informativi non aziendali.<\/p>\n\n\n\n

Risulta a questo punto indispensabile chiarire il significato di sito che \u201cdiffonde informazioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Per informazione si intende l\u2019elemento che consente di avere conoscenza di fatti e situazioni. Sembra poi che questa, all\u2019interno del sito internet, debba essere in forma \u201cstrutturata\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ai siti che rispondono dunque alla descrizione di \u201csito informativo\u201d cos\u00ec come da noi caratterizzato, si applicano le disposizioni previste dalla legge sull\u2019editoria del 1948 (ad esclusione delle norme penali in virt\u00f9 del principio del divieto di analogia in malam partem delle stesse)<\/p>\n\n\n\n

Gli articoli chiamati in causa sono l\u2019art.2 e l\u2019art.5 che prevedono due gradi diversi di oneri a cui il sito internet deve adeguarsi.<\/p>\n\n\n\n

La legge sulla stampa disciplina infatti tramite i due articoli appena menzionati, due distinte categorie di pubblicazioni: quella generale (ogni stampato non periodico) e quella rappresentata da giornali, pubblicazioni delle agenzie d\u2019informazioni e periodici di qualsiasi altro genere.<\/p>\n\n\n\n

Il diverso trattamento si attua dunque in base alla \u201cperiodicit\u00e0\u201d con la quale vengono aggiornati i siti informativi: le pubblicazioni \u201cgenerali\u201d possono non essere aggiornate periodicamente, i giornali e i periodici invece seguono nelle loro pubblicazioni linee temporali predefinite, costanti e regolari.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, in base al dettato del terzo comma dell\u2019art.1 della legge 62\/2001, ed in base ad una interpretazione \u201cmodernizzante\u201d della legge 47\/1948, si pu\u00f2 configurare uno schema normativo in cui:<\/p>\n\n\n\n