{"id":555,"date":"2014-03-26T08:05:00","date_gmt":"2014-03-26T08:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polimeni.legal\/?p=555"},"modified":"2023-05-10T08:50:16","modified_gmt":"2023-05-10T08:50:16","slug":"consulente-sullinformazione-e-leditoria-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polimeni.legal\/articoli\/news\/consulente-sullinformazione-e-leditoria-online\/","title":{"rendered":"Consulente sull\u2019informazione e l\u2019editoria online"},"content":{"rendered":"\n
All\u2019interno dell\u2019operazione di normativizzazione della rete che si sta tentando di realizzare in quest\u2019ultimo decennio, uno degli aspetti che ha fatto pi\u00f9 discutere \u00e8 il rapporto tra internet e informazione e, di conseguenza, tra siti web e stampa.<\/p>\n\n\n\n
Per molto tempo si \u00e8 discusso sull\u2019applicabilit\u00e0 della legge sulla stampa, l\u2019atavica legge 8 febbraio 1948 n. 47, ai siti web. Gli effetti principali di tale analogia erano da una parte l\u2019individuazione di un responsabile editoriale per ogni sito web, e dall\u2019altra la registrazione obbligatoria per ogni testata.<\/p>\n\n\n\n
Equiparando il gestore di un sito Internet ad un responsabile editoriale, si pu\u00f2 infatti ipotizzare l\u2019applicazione delle norme (art.57 c.p.) sui reati commessi a mezzo di stampa, e attribuire cos\u00ec al provider l\u2019obbligo di verificare la legittimit\u00e0 di tutto il materiale pubblicato sul proprio server, compreso quello inviato da terzi.<\/p>\n\n\n\n
In quest\u2019ottica, il provider diverrebbe corresponsabile dell\u2019illecito del terzo utente sulla base di una culpa in vigilando, consistente nel mancato adempimento dell\u2019obbligo di controllo del materiale inviato sul proprio server.<\/p>\n\n\n\n
Ma in quanto alla responsabilit\u00e0 per i contenuti nei siti \u201cinformativi\u201d, rimandiamo al paragrafo successivo.<\/p>\n\n\n\n
Qui si vuole invece porre l\u2019attenzione su eventuali obblighi che la Legge sembrerebbe imporre al webmaster qualora all\u2019interno delle proprie pagine web svolga un\u2019attivit\u00e0 in qualche modo di \u201cInformazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019argomento, prima oggetto di dibattiti esclusivamente sull\u2019eventuale analogia applicabile al binomio internet \u2013 stampa, \u00e8 stato regolato in modo specifico dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 recante \u201cNuove norme sull\u2019editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1981, n. 416\u201d.<\/p>\n\n\n\n
E\u2019 proprio l\u2019art.1 di questa nuova legge a sancire il principio secondo il quale i siti internet \u201cinformativi\u201d vengono assimilati alla stampa.<\/p>\n\n\n\n
Si legge infatti nel testo legislativo che \u201cPer \u00abprodotto editoriale\u00bb, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Il dettato della legge \u00e8 chiarissimo e continua stabilendo che \u201cNon costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all\u2019informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico\u201d <\/em>, ed ancora al terzo comma si legge: \u201cAl prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all\u2019 articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicit\u00e0 regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, \u00e8 sottoposto, altres\u00ec, agli obblighi previsti dall\u2019articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Il quadro \u00e8 completo. E\u2019 chiara l\u2019intenzione del legislatore che esclude dall\u2019applicazione della legge i siti \u201cnon informativi\u201d e i siti (seppur informativi) destinati ad uso aziendale anche se rivolti al pubblico. Il campo si restringe dunque ai soli siti informativi non aziendali.<\/p>\n\n\n\n Risulta a questo punto indispensabile chiarire il significato di sito che \u201cdiffonde informazioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n Per informazione si intende l\u2019elemento che consente di avere conoscenza di fatti e situazioni. Sembra poi che questa, all\u2019interno del sito internet, debba essere in forma \u201cstrutturata\u201d.<\/p>\n\n\n\n Ai siti che rispondono dunque alla descrizione di \u201csito informativo\u201d cos\u00ec come da noi caratterizzato, si applicano le disposizioni previste dalla legge sull\u2019editoria del 1948 (ad esclusione delle norme penali in virt\u00f9 del principio del divieto di analogia in malam partem delle stesse)<\/p>\n\n\n\n Gli articoli chiamati in causa sono l\u2019art.2 e l\u2019art.5 che prevedono due gradi diversi di oneri a cui il sito internet deve adeguarsi.<\/p>\n\n\n\n La legge sulla stampa disciplina infatti tramite i due articoli appena menzionati, due distinte categorie di pubblicazioni: quella generale (ogni stampato non periodico) e quella rappresentata da giornali, pubblicazioni delle agenzie d\u2019informazioni e periodici di qualsiasi altro genere.<\/p>\n\n\n\n Il diverso trattamento si attua dunque in base alla \u201cperiodicit\u00e0\u201d con la quale vengono aggiornati i siti informativi: le pubblicazioni \u201cgenerali\u201d possono non essere aggiornate periodicamente, i giornali e i periodici invece seguono nelle loro pubblicazioni linee temporali predefinite, costanti e regolari.<\/p>\n\n\n\n Quindi, in base al dettato del terzo comma dell\u2019art.1 della legge 62\/2001, ed in base ad una interpretazione \u201cmodernizzante\u201d della legge 47\/1948, si pu\u00f2 configurare uno schema normativo in cui:<\/p>\n\n\n\n La riforma del 2001 sembrava dunque fare sufficiente chiarezza sugli oneri dei siti internet informativi, ma il primo marzo 2002 \u00e8 stata approvata in parlamento la legge 39\/2002 \u201cDisposizioni per l\u2019adempimento di obblighi derivanti dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia alle Comunita\u2019 europee. Legge comunitaria 2001\u201d.<\/p>\n\n\n\n L\u2019art. 31 della norma in attuazione degli obblighi comunitari, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo sulla direttiva 2000\/31\/CE, contiene un\u2019interpretazione autentica sull\u2019ambito di applicazione della legge 62\/2001, che modifica, di fatto gli \u201cobblighi\u201d previsti da quest\u2019ultima.<\/p>\n\n\n\n Si legge infatti, tra le direttive al Governo, che \u201cdeve essere reso esplicito che l\u2019obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita\u2019 per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Il terzo comma dell\u2019art.7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 conferma poi tale disposizione sancendo definitivamente che \u201cLa registrazione della testata editoriale telematica e\u2019 obbligatoria esclusivamente per le attivita\u2019 per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Alla luce di tale norma dunque si pu\u00f2 affermare, seppur con autorevoli opinioni discordanti, che la registrazione della testata \u00e8 facoltativa e non obbligatoria, e dovr\u00e0 essere effettuata esclusivamente qualora il prestatore intenda avvalersi delle agevolazioni (contributi, sgravi fiscali, ecc.) previste dalla legge.<\/p>\n\n\n\n Non sembra dunque applicabile per i siti web il reato di \u201cstampa clandestina\u201d, in tema di responsabilit\u00e0, cos\u00ec come configurato dal primo comma dell\u2019art. 16 della legge 47\/1948, che punisce chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall\u2019art. 5.<\/p>\n\n\n\n Sembra invece configurabile la \u201cstampa clandestina\u201d come omissione delle indicazioni previste dall\u2019art. 2 della legge del 1948 che a rigor di logica diventano obbligatorie per tutti i siti informativi, anche periodici che non intendano avvalersi dei benefici della registrazione della testata.<\/p>\n\n\n\n La violazione \u00e8 prevista dall\u2019art. 16 comma II della legge sulla stampa che prevede la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire 500.000 (\u20ac258.23).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" All\u2019interno dell\u2019operazione di normativizzazione della rete che si sta tentando di realizzare in quest\u2019ultimo decennio, uno degli aspetti che ha fatto pi\u00f9 discutere \u00e8 il rapporto tra internet e informazione e, di conseguenza, tra siti web e stampa. 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